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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 24/03/1999, n. 9
L. R. Liguria 24/03/1999, n. 9
L. R. Liguria 24/03/1999, n. 9
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[Premessa] |
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Articolo 1 - (Oggetto della legge)1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), def |
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Articolo 2 - (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, opera in raccordo e collaborazione co |
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Articolo 3 - (Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (interv |
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Articolo 4 - (Programmazione negoziata)1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e occupazionale e di valorizzazione delle risorse locali, promuove l'applicazione degli stru |
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TITOLO II - SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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CAPO I - ARTIGIANATO |
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Articolo 5 - (Funzioni regionali) |
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Articolo 6 - (Funzioni delegate) |
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Articolo 7 - (Garanzia per le imprese artigiane) |
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CAPO II - INDUSTRIA |
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Articolo 8 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria, ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48, 49 del d.lgs. 112/1998. 2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni concernenti: a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese e per la creazione di nuove imprese |
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Articolo 9 - (Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali)1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative previste all'articolo 19, comma 9, del d.lgs. 112/1998. 2. Sono di competenza dei Comun |
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Articolo 10 - (Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate)1. La Regione promuove la realizzazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate, al fine di favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale. 2. Si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti |
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Articolo 11 - (Fondo unico regionale per l'industria)1. I fondi statali relativi all'industria confluiscono in un unico fondo regionale, ai sensi dell'art |
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Articolo 12 - (Sistemi produttivi locali)1. La Regione riconosce, quali ambiti di prioritario interesse per lo sviluppo economico locale, i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata |
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CAPO III - MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
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Articolo 13 - (Funzioni regionali)1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative: a) ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma; |
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CAPO IV - COOPERAZIONE |
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Articolo 14 - (Funzioni regionali)1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la cooperazione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 112/1998. |
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N7 CAPO V - SPORTELLO UNICO |
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Articolo 15 - (Assistenza alle imprese)N7 1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i Comuni assicurano che un'unica struttura sia responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi. In particolare, tale struttura ha il compito di: a) espletare il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, la cui istruttoria ha per oggetto gli aspetti urbanistici, edilizi, sanitari, della tutela paesistica e ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi i |
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N7 CAPO VI - PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Articolo 16 - (Procedure semplificate per le attività produttive)N7 1. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la riconversione di impianti produttivi, "si seguono" |
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Articolo 17 - (Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso)N7 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio presso la struttura di cui all'articolo 15, di seguito denominata "Struttura", mediante presentazione da parte dell'impresa di un'unica domanda contenente la richiesta dell'eventuale titolo edilizio necessario, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alla vigente disciplina territoriale ed urbanistico-edilizia, alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria, di tutela ambientale, sottoscritte da professionisti abilitati unitamente al legale rappresentante dell'impresa. |
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Articolo 18 - (Procedimento mediante conferenza di servizi)N7 1. Per l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 16, ivi compresa l'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 9, comma 5, per i quali non trova applicazione l'articolo 17, il procedimento ha inizio mediante presentazione alla Struttura, da parte del richiedente, di apposita istanza recante una dettagliata relazione delle opere e delle attività da realizzare e del loro rapporto con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e degli impianti. 2. La Struttura, previa immissione dell'istanza nell'archivio informatico, convoca entro i successivi quindici giorni una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazio |
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Articolo 19 - (Pronuncia sulla conformità)N7 1. I soggetti che intendono avvalersi |
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CAPO VII - SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE |
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Articolo 20 - (Funzioni regionali)1. La Regione programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media imp |
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CAPO VIII - VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
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Articolo 21 - (Funzioni della Regione)1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale prevista dall'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1 |
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CAPO IX - FIERE MERCATI E COMMERCIO |
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Articolo 22 - (Funzioni della Regione)1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni amministrative in materia di fiere e mercati e di commercio, ad eccezione di quelle conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 112/1998, e di quelle attribuite ai Comuni ai sensi del d.lgs. 112/1998, del d.lgs. 114/1998, del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n. 59), della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), della legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle |
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CAPO X - TURISMO |
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Articolo 23 - (Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera)1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera conferite dagli articoli |
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CAPO XI - ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE |
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Articolo 24 - (Ruolo della Regione)1. La Regione esercita le funzioni sue proprie di governo, programmazione, indirizzo, coordinamento, |
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Articolo 25 - (Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica)1. Sono di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998, in materia di istruzione scolastica le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione dell'offerta formativa inte |
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Articolo 26 - (Funzioni delle Province e dei Comuni)1. Sono attribuite alle Province, per quanto riguarda l'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni |
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Articolo 27 - (Funzioni della Regione in materia di formazione professionale)1. Sono di competenza della Regione in materia di formazione professionale, le funzioni di cui alla legge regionale 5 novembre |
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Articolo 28 - (Accreditamento delle strutture formative)1. I soggetti pubblici e privati e gli istituti scolastici che intendono realizzare attività d |
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Articolo 29 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1999, mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del capitolo 580 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio in materia di istituzione, tenuta e revisione degli albi provinciali delle imprese artigia |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI |
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Articolo 30 - (Integrazioni alla l.r. 52/1993) |
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Articolo 31 - (Riordino e semplificazione delle normative di settore)1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui alla presente l |
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Articolo 32 - (Esercizio delle funzioni regionali)1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale. |
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Articolo 33 - (Potere sostitutivo)1. In caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o di inosservanza di direttive regiona |
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Articolo 34 - (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane agli enti locali)1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale, oggetto d |
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Articolo 35 - (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali)1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati. |
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Articolo 36 - (Decorrenza delle funzioni degli enti locali)1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'ef |
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Articolo 37 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 41/1989: a) l'articolo 13 comma 5; |
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