Articolo abrogato dalla L.R. del 02/01/03 n.3. L'articolo 5 così recitava: "1. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce le loro modalità di stipulazione."

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