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Circ.Dip.R. Liguria 21/05/2003, n. 5

Indicazioni per l’applicazione della L.R. 3.5.2002, n. 19, recante "Modifiche alla L.R. 4.9.1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente".
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[Premessa]



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1. Eliminazione dell'obbligo di acquisizione del parere degli organi tecnico-consultivi.

La prima questione sollevata riguarda l'attuale sussistenza dell'obbligo di acquisizione del parere degli organi tecnico- consultivi (CTR per la Regione e CTUP per le Province) nei procedimenti concertativi disciplinati dalla l.r. n. 36/1997 come sopra modificata e, in particolare, nella Conferenza di Servizi regolata dal relativo articolo 59.

In proposito si d&agra

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2. Approvazione di varianti al vigente PTCP in sede di conferenza di servizi ex articoli 59 e 84, comma 2.

La seconda questione posta concerne la possibilità di approvazione, in sede di Conferenza di Servizi ex citati articoli 59 e 84, comma 2, di varianti al vigente PTCP, ed è volto a chiarire, in particolare, il valore da attribuirsi al riferimento alle sole "conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modificazioni" contenuto nell'articolo 69, comma 1, della l.r. n. 36/1997, come modificata dalla l.r. n. 19/2002.

Al riguardo si evidenzia che tale riferimento alla l.r. n. 9/1999

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3. Rapporto tra la disciplina regionale della conferenza di servizi regionali e la disciplina statale.

La terza questione sollevata, riguarda il rapporto tra la disciplina urbanistico-territoriale della Conferenza di Servizi di cui alle più volte menzionate disposizioni della l.r. n. 36/1997 e s.m. e la disciplina generale della Conferenza di Servizi dettata a livello statale negli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m. e i..

In via preliminare si ricorda che con la l.r. n. 19/2002, rispetto alla disciplina della Conferenza di Servizi stabilita nella LUR, sono state introdotte una serie di modifiche volte a:

a) estendere il campo di applicazione, sotto il profilo urbanistico, di tale istituto alla luce della sopramenzionata evoluzione legislativa registratasi in proposito a livello regionale, come in precedenza già segnalato;

b) affinare le relative disposizioni di carattere procedurale sulla base dell'esperienza applicativa nel frattempo maturata, al fine di assicurare che con tali procedimenti siano assunte determinazioni debitamente supportate dai preventivi assensi degli organi istituzionalmente competenti in relazione sia all'avvio della procedura, sia alla decisione delle eventuali osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicità, sia alla conclusione del procedimento;

c) chiarire il rapporto con la sopra richiamata disciplina di carattere generale della Conferenza di Servizi stabilita dalla L. n. 241/1990, R come da ultimo modificata dalla L. 24.11.2000 n. 340.

In particolare, relativamente all'ultimo degli obiettivi in precedenza indicati, va sottolineato che nei commi 1 (nuova formulazione) e 5 dell'articolo 59 il legislatore regionale - nel delineare, rispettivamente, il campo di applicazione della procedura della Conferenza di Servizi agli effetti urbanistico- territoriali ed i rapporti con la sopra richiamata disciplina statale del medesimo istituto - attraverso l'espresso richiamo soltanto degli articoli 14, 14 bis e 14 ter ha voluto sancire l'applicabilità esclusivamente delle disposizioni relativ

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4. Assensi delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi in seduta deliberante.

La quarta questione sollevata riguarda il significato e la portata delle disposizioni dettate:

a) negli articoli 58, comma 5, ultima parte, con riferimento all'Accordo di Programma e 59, comma 2, lettera h) con riferimento alla Conferenza di Servizi (ove è prescritto che le Amministrazioni partecipanti ad una Conferenza di Servizi in seduta deliberante acquisiscano previamente l'assenso del rispettivo organo competente);

b) e negli articoli 58, comma 7, con riferimento all'Accordo di Programma e 59, comma 3 con riferimento alla Conferenza di Servizi ove è sancito che in sede di Conferenza di Servizi in seduta deliberante le Amministrazioni competenti "devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della Conferenza stessa".

Al riguardo va ricordato che la l.r. n. 19/2002 ha inteso affinare le disposizioni di carattere procedurale dell'Accordo di Programma e della Conferenza di Servizi al fine di pervenire, da un lato, all'ottimizzazione del ricorso a tali procedimenti concertativi attraverso il conseguime

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5. Esclusione dell'obbligo di osservanza, nei procedimenti concertativi inerenti Sua o Puo, degli adempimenti procedurali e dei termini previsti per le procedure ordinarie.

La quinta questione emersa attiene all'obbligo o meno di osservanza, nei procedimenti concertativi aventi ad oggetto l'approvazione di Strume

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6. Rapporto tra la disciplina della conferenza di servizi di cui all'art. 59 e quella di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e s.m.

Con riferimento alla sesta questione sollevata, relativa al rapporto sussistente tra la disciplina della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 59 della ridetta l.r. n. 36/1997, come modificata dalla l.r. n. 19/2002, e quella stabilita nell'articolo 18 della l.r. n. 9/1999 e s.m.

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7. Ammissibilità del ricorso "in sanatoria" al procedimento di conferenza di servizi di cui all'art. 18 della L.R. n. 9/1999 e s.m.: presupposti, condizioni e conseguenze di natura sanzionatoria.

La settima problematica prospettata riguarda l'ammissibilità del ricorso "in sanatoria" al procedimento di Conferenza di Servizi di cui all'art. 18 della citata l.r. n. 9/1999 e s.m., (di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive) nei casi di opere già eseguite difformemente dal titolo abilitativo originario, al fine di ottenere la loro conformità urbanistico-edilizia mediante variazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata ed il correlativo rilascio del titolo abilitativo.

In via preliminare si segnala che nella fattispecie in argomento occorre distinguere due profili della complessa relativa problematica: a) quello riguardante i presupposti e le condizioni per considerare ammissibile l'attivazione in sanatoria della procedura sopramenzionata (come pure di un qualunque altro procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico comunale o di una variante ad esso, esperito con procedura sia ordinaria sia concertativa, volto a legittimare ex post, sotto il profilo urbanistico, opere abusive già esistenti); b) quello relativo alle conseguenze di natura sanzionatoria derivanti dall'esito positivo della ridetta procedura. Sotto il primo profilo si ritiene che il ricorso alla sopracitata procedura di Sportello Unico in sanatoria sia subordinato alla preventiva e motivata manifestazione della volontà del Comune indicente la Conferenza (a norma del citato art. 18,comma 3, della l.r. 9/1999), dietro apposita istanza del soggetto interessato, di regolarizzare la situazione abusiva in atto, a fronte dell'accertata sussistenza di "un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalente rispetto agli interessi che hanno trovato considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3-2-1997 n. 132).

L'attivazione della ridetta procedura urbanistica costituisce, pertanto, il presupposto per l'applicazione da parte dell'autorità comunale dell'istituto della cosiddetta "sanatoria giurisprudenziale", sostenuta da una parte della giurisprudenza amministrativa e penale secondo cui è ammessa, anche dopo la L. n. 47/1985, la sanatoria amministrativa di opere conformi agli strumenti urbanistici vigenti al momento in cui l'Autorità comunale si pronuncia sulla domanda di titolo edilizio presentata, in attuazione dei p

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8. Competenza regionale all'approvazione di SUA in variante contestuale ad uno strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale.

L'ultima questione posta è volta a chiarire la competenza regionale, od invece provinciale, all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (SUA) che si ponga in variante contestuale ad uno strumento urbanistico generale soggetto a revisione decennale (come tale assoggettato alle limitazioni di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. n. 30/1992 e s.m.), nel caso in cui tale variante esorbiti la categoria di quelle di esclusivo interesse locale.

In via preliminare si ricorda che con la l.r. n. 19/2002 si è inteso riequilibrare il riparto di competenze tra Regione e Province nel periodo transitorio (e, cioè, per i Comuni ancora dotati di strumento urbanistico generale approvato ai sensi della L. n. 1150/1942 e s.m. e i.), già regolato nell'articolo 85 della LUR, in modo da configurare un sistema di governo del territorio più coerente con le funzioni nel frattempo residuate in capo all'Amministrazione Regionale, anche a seguito di quanto stabilito dalla l.r. 18.12.2000 n. 44 (recante "modifiche alla l.r. 4.9.1997 n. 36 connesse alla specificazione ed all'attuazione dei piani territoriali di coordinamento di cui alla l.r. 22.08.1984 n. 39 e successive modificazioni") ove si sono individuati i casi e gli ambiti in cui gli SUA e i PUO restano soggetti ad approvazione regionale.

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