Articolo abrogato dalla L.R. del 02/01/03 n.3. L'articolo 7 così recitava: "1. A far data dal subentro della Regione nella convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993 n. 489 (proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1998 n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico nonché altre norme sugli istituti medesimi), tra il Ministero del Tesoro e l'Artigiancassa S.p.A., per la gestione del Fondo centrale di garanzia previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 (istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952 n. 949), è abrogata la legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 (fideiussione regionale sui finanziamenti alle imprese artigiane).

2. Sono fatti salvi i rapporti già in corso alla data predetta.

3. La Regione, entro novanta giorni da tale data, provvede al riordino del proprio intervento in materia di garanzia del credito artigiano, finalizzato a realizzare una gestione unitaria ed efficiente a livello regionale.

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