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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 02/10/1998, n. 30
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- L.R. 28/07/2004, n. 17
- L.R. 28/04/2003, n. 8
- L.R. 01/02/2002, n. 1
- L.R. 13/11/2001, n. 38
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TITOLO I - Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale |
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Capo I - Finalità e principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione). N1 1-bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energe |
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Art. 2 - Principi generali e modalità attuative1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali: a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie; b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle Amministrazioni; |
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Art. 3 - Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia- Romagna non riservati alla competenza statale. 2. Il sistema del t |
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Capo II - Programmazione dei trasporti |
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Sezione I - Programmazione regionale e locale |
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Art. 4 - Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'àmbito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo S |
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Art. 5 - Piano regionale integrato dei trasporti1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani predisposti dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'àmbito delle rispettive autonomie. N7 |
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Art. 5-bis - Procedimento di approvazione del PRIT1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue varianti. 2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente il Presidente della Regione per l'esame congiunto del documento preliminare convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell' |
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Art. 6 - Programmazione di bacino provinciale1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per àmbiti di mobil |
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Art. 7 - Programmazione di livello comunale1. I comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice d |
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Sezione II - Programmazione del trasporto pubblico regionale e locale |
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Art. 8 - Atto di indirizzo generale1. Il Consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale “per la elaborazione degli accordi di programma di cui all'articolo 12 |
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Art. 9 - Servizi minimi1. L'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento: N13 a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali; b) alla salvaguardia “, al potenziamento” N14 ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio; |
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Art. 10 - Determinazione dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale |
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Sezione III - Accordi di programma |
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Art. 11 - Accordi di programma con lo Stato e le altre Regioni1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre Regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità. 2. Gli accordi “, tenendo conto delle valutazioni della competente Commissione consiliare” |
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Art. 12 - Accordi di programma con gli enti locali1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, promuove la stipula di accordi di programma con gli Enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato. |
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Capo III - Disposizioni comuni |
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Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi regionali. 2. Le funzioni di programmazione attengono all’analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell’offerta di trasporto pubblico. N10 2-bis. Per i servizi autofilotranviari, tali funzioni, sono definite dall’accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico ed oggetto dell’affidamento (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili); la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia. N19 2-ter. Per i servizi ferroviari le funzioni di programmazione e quelle di progettazione sono di diretta attribuzione della Reg |
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Art. 14 - Subentro di impresa1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali “, ovvero al diverso momento di definizione tra l'ente competente e le organizzazioni sindacali degli aspetti previsti dall'articolo 13, comma 6” N23, continua |
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Art. 14-bis - Subaffidamento della gestione1. Gli atti amministrativi, preparatori all’indizione della g |
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Art. 14-ter - Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell’integrazione territoriale e gestionale, da perseguire anche gradualmente. La Regione individua gli ambiti ottimali di affidamento dei servizi, ai sensi dell� |
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Art. 15 - Variazione, revoca, decadenza1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante. 2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi: |
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Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio1. All’imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l’erogazione di compensazioni a favore dei gestori dei servizi di trasporto. 2. La definizione analitica degli obblighi, l’ambito di svolgimento dei servizi di trasporto passeggeri, la regolazione degli aspetti economici e operativi nonché la quantifi |
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Art. 17 - Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della Carta dei servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La Carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del servizio. |
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Art. 18 - La società di gestione della rete ferroviaria regionale1. La società di gestione, di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione dell |
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Art. 18-bis - Attività di controllo e altre competenze della Regione in materia di trasporto ferroviario1. La Regione esercita, direttamente o tramite soggetti a ciò autorizzati, le funzioni di alta vigilanza finalizzate all’accertamento della regolarità, della qualità |
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Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale1. Le Province e i Comuni “costituiscono” N3, per ciascun àmbito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza. 1-bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il “31 dicembre 2014” N34 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovrabacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità. |
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Art. 20 - Istituto sul trasporto e la logistica |
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TITOLO II - Trasporto ferroviario |
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Art. 22 - Rete ferroviaria1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale, comunque acquisiti: le infrastrutture, le att |
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Art. 23 - Servizi ferroviari di competenza regionale1. I servizi ferroviari d’interesse regionale vengono affidati secondo le modalità dell’articolo 13. N10 |
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Art. 23-bis - Regolamentazione degli attraversamenti di linee ferroviarie di proprietà regionale; occupazione, utilizzo in concessione di aree appartenenti alla consistenza ferroviaria1. La Regione Emilia-Romagna, con apposito regolamento, disciplina: a) l'applicazione dei canoni di occupazione delle aree coinvolte dagli attraversamenti e dai parallelismi di linee ferroviarie di proprietà regionale affidate in concessione al gestore dell'infrastruttura; N105 a-bis) i canoni di occupazione delle ulteriori aree, immobili e pertinenze appartenenti alla consistenza ferroviaria di proprietà regionale; N106 b) le modalità di richiesta e di utilizzo in concessione precaria di aree del demanio e del patrimonio regionale, sia disponibile che indisponibile, facenti parte della consistenza ferroviaria di pertinenza; |
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TITOLO III - Trasporto autofilotranviario e trasporto rapido a guida vincolata |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 24 - Classificazione dei servizi1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto “di cui al presente titolo” N43 si articolano in: a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi; b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale; c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di S. Marino. 2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di |
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Art. 26 - Istituzione dei servizi1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quanti |
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Capo I-bis - Disciplina del noleggio di autobus non di linea con conducente |
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Art. 26-bis - Autorizzazione1. L'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente può essere svolto solo da parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della l |
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Art. 26-ter - Registro regionale delle imprese |
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Art. 26-quater - Funzioni della Regione1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel registro regionale delle imprese ed alla trasmissione periodi |
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Art. 26-quinquies - Funzioni delle Province e delle Agenzie locali per la mobilità |
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Art. 26-sexies - Autobus sovvenzionati con fondi pubblici |
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Art. 26-septies - Regolamento regionale e regime sanzionatorio1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 26-quater, comma 2, lettera d) reca prescrizioni relative a: a) sicurezza del servizio; |
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Art. 26-octies - Sospensione e revoca dell'autorizzazione1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale previste dall'articolo 26-septies, comma 2, lettere a) e b), concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 218 del 2003. Qualora l'impresa com |
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Art. 26-nonies - Consultazione degli utenti e degli operatori del trasporto pubblico non di linea |
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Capo II - Competenze |
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Art. 27 - Competenze regionali1. Nella materia del trasporto “di cui al presente titolo” N43 la Regione esercita funzioni di programmazione, |
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Art. 28 - Competenze delle Province e dei Comuni1. Spettano alle province e ai comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge. N1 2. Le province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese: N13 a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie; |
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TITOLO IV - Interventi per il trasporto pubblico regionale e locale, la mobilità urbana e l'intermodalità |
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Art. 29 - Obiettivi degli interventi1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico secondo le finalità definite all'articolo 1 N109 2. Nell'àmbito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia: |
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Art. 30 - Azioni1. Le finalità della presente legge e gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto: a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la realizzazione di zone a traffico limitato e velocità controllata; N114 b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e della quantità dei servizi resi, con particolare riferimento ai trasporti in sede propria; c) la disciplina della domanda di mobilità e, in particolare, il controllo e la regolamentazione degli accessi; c-bis) l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche attraverso le competenze dei responsabili della mobilità aziendali e |
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TITOLO V - Interventi finanziari |
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Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati. 2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per il sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell’intermodalità mediante: a) contributi o compensazioni a copertura degli oneri per i servizi minimi; b) contributi o compensazioni per iniziative di incremento e |
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Art. 32 - Contributi per i servizi minimi1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale. “A decorrere dall’anno 2014, la Giunta regionale, ferme restando le disponibilità di cui al successivo comma 5, determina il contributo chilometrico per i servizi minimi, comprensivo delle risorse previste per i rinnovi contrattuali di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c), tenuto conto dei costi medi per l’esercizio dei servizi stessi nonché delle specificità dei diversi bacini.” N50 1-bis. La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 8 “e di quanto indicato al comma 1” N51, concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali |
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Art. 32-bis - Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile |
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Art. 33 - Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico |
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Art. 34 - Contributi sugli investimenti1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera d) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto ammortamento mutui; c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing. N99 2. I contributi previsti dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.N58 |
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Art. 35 - Condizioni e vincoli per gli investimenti1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità. |
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Art. 36 - Spese dirette della Regione1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi |
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TITOLO VI - Norme organizzative e tariffarie |
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Capo I - Norme organizzative |
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Art. 37 - Regolarità di esercizio1. La vigilanza sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione e dagli enti locali secondo le competenze N62 di cui agli articoli 21, 27 e 28. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento. 2. Il g |
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Art. 38 - Interruzione di pubblico servizio1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve altre sanzioni previs |
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Capo II - Il sistema tariffario e sanzioni amministrative |
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Art. 39 - Sistema tariffario1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto. N1 2. La Giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del t |
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Art. 40 - Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione del servizio in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente. Il regolamento è stabilito dall'impresa, è trasmesso all'Agenzia locale o all'ente affidante, e assume valore dopo trenta giorni dall'inoltro in assenza di rilievi. 2. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio. 3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all'obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.N85 4. La Giunta regionale potrà determinare norme specifiche di accesso ai s |
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TITOLO VII - Altri tipi di trasporto pubblico regionale e locale |
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Art. 43 - Competenze |
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TITOLO VIII - Norme transitorie e finali |
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Capo I - Norme transitorie |
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Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario1. N66 2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'articolo 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della L.R. 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia-Romagna - Società a responsabilità limitata"). 3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazio |
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Art. 46 - Procedimenti in corso1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi second |
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Art. 47 - Conferenza di concertazione |
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Capo II - Norme finali |
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Art. 48 - Norma finanziaria |
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Art. 49 - Beni trasferiti1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del D.Lgs. n. 422 del 1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale. |
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Art. 50 - Contributi per ripiano dei disavanzi |
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Art. 51 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) L.R. 1° dicembre 1979, n. 45 concernente: «Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative»; b) L.R. 24 dicembre 1981, n. 50 concernente: «Interventi finanziari per le ferrovie in concessione»; c) L.R. 1° febbraio 1982, n. 7 concernente: «Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli Enti, Aziende ed Imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1° dicembre 1979, n. 45»; d) L.R. 16 giugno 1984, n. 33 concernente: «Adeguamento della legislazione regionale concernente i Trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981 n. 151 e riordinamento delle relative funzioni amministrative»; e) L.R. 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: «Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio»; |
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Art. 52 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell |
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