Articolo abrogato dalla L.R. 28/07/2004, n. 17.

L’articolo 20 così recitava:

“Art. 20 - Istituto sul trasporto e la logistica

1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei Trasporti, Università, enti di ricerca, nonché altri soggetti.

2. L'istituto realizza e promuove in particolare:

a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;

b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di mobilità;

c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;

d) le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.

3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.

Dalla redazione