Comma abrogato dalla L.R. 30/06/2008, n. 10.

Il comma 2 dell’articolo 45 così recitava:

“2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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