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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 14/10/2015, n. 11
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- L.R. 08/08/2016, n. 22
- L.R. 05/04/2016, n. 6
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 29, comma 1 dello Statuto della Regione Campania, promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra amministrazione, cittadino, impresa. 2. Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abroga |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni della presente legge si applicano: a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti; b) agli enti del servizio sanitario regionale; c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione; |
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TITOLO II - QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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CAPO I - Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione |
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Art. 3 - (Testi unici)1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, dello Statuto della Regione Campania, presenta al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati. 2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo al fine del riordino, della semplificazione delle disposizioni vigenti e della liberalizzazione delle attività economiche. 3. La redazione dei testi unici avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri dire |
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Art. 4 - (Miglioramento della qualità della normazione)1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 d |
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Art. 5 - (Analisi tecnico normativa dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale)1. L’ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti n. 60 del 14 Ottobre 2015 locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti |
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Art. 6 - (Analisi di impatto della regolazione ed analisi di fattibilità dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell’amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 246/2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell’Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU d |
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Art. 7 - (Verifica di impatto della regolazione e clausole valutative)1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi che comportano nuove o maggiori spese o approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. N20 2. Ne |
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Art. 8 - (Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell’AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale) |
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Art. 8-bis - (Relazione annuale sullo stato di attuazione delle leggi regionali) |
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CAPO II - Semplificazione amministrativa |
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Art. 9 - (Tempi certi per la conclusione dei procedimenti)1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza. |
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Art. 10-bis - (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico)1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medic |
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Art. 11 - (Sanzioni per la burocrazia inefficiente)1. In via sperimentale, per il biennio 2022-2023, in caso di decorso del termine di conclusione del procedimento e di mancata adozione del provvedimento amministrativo l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammin |
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Art. 12 - (La Regione in un click)1. Allo scopo di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, la Regione Campania assicura sui siti internet istituzionali anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato La Regione in un click. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale d |
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TITOLO III - SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE |
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CAPO I - Misure per le attività economiche e l'impresa |
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Art. 13 - (Liberalizzazione delle attività economiche)1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, sono abrogate: a) le dispo |
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Art. 14 - (Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA)1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 13, comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle leggi statali, le parole “autorizzazione”, “licenza”, “concessione non costitutiva”, “permesso” o “nulla osta”, comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all’esercizio di attività |
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Art. 15 - (Attività sottoposte ad autorizzazione silenzio-assenso)1. Fermo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 e fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali, non |
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CAPO II - Misure per la semplificazione per le imprese artigiane |
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Art. 16 - (Soppressione dell’Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese)1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l’Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese. 2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge, fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione. 3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale de |
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Art. 16-bis - (Vendita di prodotti alimentari di propria produzione) |
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Art. 17 - (Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2014)1. All’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell’artigianato |
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Art. 18 - (Soppressione delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato)1. Entro trenta giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l’ |
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CAPO III - Misure di semplificazione per il cittadino e l’imprenditore |
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Art. 19 - (Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive)1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l’apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP). 2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi: a) garantire e favorire la libertà di iniziativa econo |
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Art. 20 - (Compiti del SURAP)1. Il SURAP esercita i seguenti compiti: a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59) N12; b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l’operatore si è rivolto allo sportello con l’indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale; c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti; d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, d'impresa, d'insediamento e di esercizio; |
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Art. 21 - (Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici)1. Il dirigente dell’Ufficio SURAP di cui all’articolo 20, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti: a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali inter |
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TITOLO IV - NORME FINANZIARIE E FINALI |
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Art. 22 - (Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 8 della presente legge, si provvede per l’esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 “Servizi istituzionali, Generali e di gestione” Programma 1 “Organi Istituzionali” Titolo 1 di euro 35.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 “Servizi istituzionali, Generali e di gestione” Programma 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 “Servizi isti |
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Art. 23 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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20/12/2024
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