Articolo abrogato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 28/12/2021, n. 31, così recitava:

"Art. 8 - (Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell’AIR dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale)

1. Per realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall’OCSE nel rapporto Better Regulation Europe: Italy, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l’analisi della regolamentazione (NUSAR) che:

a) redige l’ATN e l’AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;

b) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;

c) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;

d) concorre, per quanto di propria competenza, all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall’articolo 14, comma 9 della legge 246/2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il Regulatory Scrutiny Board della Commissione Europea di cui all’atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell’ambito dell’Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell’analisi statistica, economica e giuridica."

Dalla redazione