L. R. Campania 08/08/2016, n. 26 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Campania 08/08/2016, n. 26

Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani.
Stralcio.
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle raccomandazioni europee, contenute nel libro bianco della Commissione Europea (Un nuovo impulso per la gioventù europea) e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, nonché della normativa nazionale vigente in materia:

a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b) favorisce le relazioni di r

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Art. 2 - (Soggetti destinatari)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, in forma singo

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Art. 3 - (Ruolo della Regione)

1. La Regione in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili, nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato, in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

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Art. 4 - (Programmazione regionale)

1. La Regione, nell’ambito dell'attività di programmazione e coordinamento, istituisce il Gruppo di Orientamento Strategico (GOS) in materia di politiche giovanili i cui componenti partecipano a titolo gratuito, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore alle politiche giovanili, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale al fine di favorire l’autonomia, lo sviluppo e la socializzazione giovanile ed il passaggio alla vita adulta.

2. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, co

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Art. 5 - (Impatto normativo e modifiche legislative)

1. La Regione, al fine di favorire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali, verifica l'im

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Art. 6 - (Ruolo dei Comuni)

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana, e soprattutto in quanto espressioni della comunità, nell’ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

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Art. 7 - (Spazi di aggregazione giovanili)

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone, gli spazi di libera aggregazione tra giovani, compresi anche gli oratori di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 36 (Disposizioni per la realizzazione delle iniziative regionali in applicazione della legge 1 agosto 2003, n. 206 -

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Art. 8 - Art. 19 Omissis


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Art. 20 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul

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Dalla redazione