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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 19/04/1995, n. 44
L.R. Emilia Romagna 19/04/1995, n. 44
- L.R. 30/07/1999, n. 18
- L.R. 21/04/1999, n. 3
- L.R. 17/12/2003, n. 26
- L.R. 14/04/2004, n. 71
- L.R. 20/12/2013, n. 28
- L.R. 30/07/2015, n. 13
- L.R. 30/05/2016, n. 9
- L.R. 27/12/2017, n. 25
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI |
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Articolo 2 - Funzioni della Regione1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a: a) definire gli ob |
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Articolo 3 - Rapporti con gli Enti istituzionali1. Gli Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA. 2. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico - scientifico e analitico |
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TITOLO II - ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO |
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CAPO I - Istituzione dell'ARPA |
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Articolo 4 - Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia - Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonchè all'erogazione di prestazioni analitiche di r |
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Articolo 5 - Funzioni, attività e compiti1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a: a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi; b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico - scientifica, nonchè fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia - Romagna; c) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita; d) garantire, attraverso le propr |
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Articolo 6 - Vigilanza1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. 2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti: |
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CAPO II - Organi |
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Articolo 7 - Gli organi1. Sono organi dell'ARPA: |
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Articolo 8 - Comitato di indirizzo1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo: a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla |
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Articolo 9 - Direttore generale1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. É scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica "per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni."N16 2. Al Direttore generale sono attribuiti |
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Articolo 10 - Collegio dei revisori1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Colle |
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CAPO III - Funzionamento |
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Art. 12 - (Programma triennale e annuale delle attività) |
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Articolo 13 - Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 25, all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle Unità sanitarie locali adibiti alle attività |
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Articolo 14 - Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA1. Ai sensi dell'art. 03, comma 5, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui |
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CAPO IV - Organizzazione |
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Articolo 15 - Articolazione organizzativa dell'Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche. 2. Le articolazioni centrali dell'Agenzia: |
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Articolo 17 - Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. Il |
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Art. 18 - (Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore) |
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Articolo 19 - Consultazione e diritto di accesso1. La Regione assicura la partecipazione della società civile alla definizione dei programmi di attività dell'ARPA. 2. La Giunta regionale, sentita la compe |
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TITOLO III - NORME FINANZIARIE |
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Articolo 21 - Dotazione finanziaria dell'ARPA1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e serviz |
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Articolo 22 - Gestione economico - finanziaria1. L'ARPA è tenuta all'equilibrio di bilancio. 2. L'ARPA redige i propri bilanci e gli altri atti contabili secondo i criteri della contabilità di tipo economico individuati nei Titoli Il e III della L.R. 20 dicembre 199 |
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Articolo 23 - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente: |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 24 - Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla LR 7 settembre 1981, n. 33, |
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Articolo 25 - Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale dal Servizio sanitario regionale1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data del 1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei PMP, indicate nell'Allegato 2. 2. Il personale dei settori dei PMP indicati al comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione. 3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sa |
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Articolo 26 - Assegnazione all'ARPA delle dotazioni e del personale del Servizio meteorologico regionale1. Fin dalla sua costituzione sono assegnati e trasferiti all'ARPA il personale, le dotazioni finanziarie |
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Articolo 30 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla LR 7 settembre 1981, n. 33 reca |
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Allegato 1 (art. 13) - Riparto delle competenze, già delle unità sanitarie locali, in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra aziende unità sanitarie locali e arpaDipartimento di prevenzione delle Aziende USL: - igiene e sanità pubblica: malattie infettive e diffusive, igiene edilizia, medicina legale, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria; ARPA: |
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Allegato 2 (art. 25) - Dotazioni organiche dei pmp al 1 gennaio 1994 da ripartire tra arpa e aziende - uslDOTAZIONI ORGANICHE
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