N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2004 n. 71. L'articolo 20 così recitava: "1. Le prestazioni che l'ARPA è tenuta a fornire alla Regione in riferimento alle competenze ed alle relative dotazioni trasferite ai sensi della presente legge sono definite e contenute nel programma annuale di cui al precedente art. 12.

2. Le ulteriori prestazioni richieste dalla Regione all'ARPA sono definite con apposita convenzione che specifica le attività da svolgere ed il corrispettivo finanziamento."

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