Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2004 n. 71. L'articolo 29 così recitava: "1. La Giunta regionale, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali. Su tale base la Giunta regionale, su parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8, conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA."

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