Articolo abrogato dalla L.R. del 14/04/2004 n. 71. L'articolo 27 così recitava: "1. La Giunta regionale provvede ad assegnare all'ARPA, nei termini temporali previsti per la sua costituzione, i fondi necessari a garantire per l'anno 1995 la gestione delle attività, del personale, delle strutture trasferite dal Servizio sanitario, rivedendo contestualmente le assegnazioni attribuite alle Aziende Unità sanitarie locali interessate dai trasferimenti."

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