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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 12/07/2016, n. 12-46/Leg.
D. Pres.P. Trento 12/07/2016, n. 12-46/Leg.
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Art. 2 - Modificazione dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Giun |
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Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Il comma 5 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 R è sostituito dal seguente: |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 8 bis nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Dopo l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 R è inserito il seguente: "Art. 8 bis - Progetto definitivo funiviario |
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Art. 7 - Modificazione dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Giunta p |
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Art. 8 - Modificazione dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. |
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Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Il comma 3 dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 R è sostituito dal seguente: "3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali devono attenersi i viaggiatori, devono conformarsi ai modelli stabiliti dalla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune, d'intesa con le associazioni di categoria. Le tabelle sono esposte a cura del concessionario in posizione ben visibile presso le biglietterie, nonché, rel |
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Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 1 dell'articolo 14 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 11-51/Legisl. del 1987 R, le parole: "al decreto ministeriale 2 gennaio 1985 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari approvate ai sensi dell'articolo 30 della L.P." |
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Art. 13 - Modificazione dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. |
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Art. 14 - Modificazione dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Il comma 2 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. |
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Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. All'articolo 18 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera c) del comma 1 le parole: "la pista deve attraversare" sono sostituite dalle seguenti: "la pista non deve attraversare"; b) la lettera a) del comm |
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Art. 16 - Modificazione dell'articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Il comma 2 dell'articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Giunta provincial |
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Art. 17 - Inserimento dell'articolo 20 ter nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Dopo l'articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 22 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 22 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito dal seguente: "Art. 22 - Piste di dimensioni limitate 1. Ai fini previsti dall'articolo 2, comma 2, della L.P. si considerano di dimensioni limitate i tracciati escursionistici, le piste da discesa, da fondo e da slittino aventi le seguenti caratteristiche: |
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito dal seguente: "Art. 23 - Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti del progetto 1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'articolo 4 della L.P. per l'ap |
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Art. 21 - Modificazioni dell'articolo 24 ter del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. All'articolo 24 ter del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settemb |
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Art. 23 - Modificazione dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 4 dell'articolo 26 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 |
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Art. 24 - Modificazione dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 4 dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 |
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Art. 25 - Modificazione dell'articolo 30 bis del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Il comma 1 dell'articolo 30 bis del Decreto del Presidente della Giunta provincial |
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Art. 26 - Modificazioni dell'articolo 30 ter del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 1 dell'articolo 30 ter del Decreto del Presidente della Giunta provincial |
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Art. 27 - Inserimento dell'articolo 30 ter.1 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Dopo l'articolo 30 ter del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R |
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Art. 28 - Modificazione dell'articolo 30 sexies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Al comma 2 dell'articolo 30 sexies del Decreto del Presidente della Giunta provinc |
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Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 31 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 198 |
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Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 31/1 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/1 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito dal seguente: |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 31/21. L'articolo 31/2 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito dal seguente: "Art. 31/2 - Relazione nivologica |
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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 31/3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/3 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: "Art. 31/3 - Progetto delle misure di difesa 1. Qualora la relazione nivologica di cui all'articolo 31/2 individui la presenza di rischio valanghivo nel comprensorio sciistico, deve essere redatto un progetto delle misure di difesa che descrive dettagliatamente le azioni delineate negli "indirizzi operativi". Tale progetto si articola in due sezioni denominate rispettivamente "interventi strutturali" e "attività gestionali". 2. Gli interventi strutturali sono costituiti da opere, manufatti, variazioni morfologiche o dei soprassuoli capaci di precludere il manifestarsi del fenomeno valanghivo ovvero di impedirne gli effetti dannosi. Fermo restando quant'alt |
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Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 31/6 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/6 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: "Art. 31/6 - Attuazione e aggiornamento del piano 1. Il titolare assicura piena attuazione a quanto previsto dal piano, con riguardo agli interventi strutturali e alle attività gestionali nonché alla d |
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Art. 36 - Sostituzione dell'articolo 31/7 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/7 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: |
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Art. 38 - Sostituzione dell'articolo 31/9 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/9 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: "Art. 31/9 - Addetti alle attività gestionali 1. In relazione all'entità ed alla complessità delle attività gestionali previste dal piano, gli addetti necessari per assicurarne la corretta attuazione sono individuati dal predetto piano fra quelli di seguito indicati: a) responsabile della sicurezza valanghe e suo sostituto; b) operatore |
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Art. 39 - Sostituzione dell'articolo 31/10 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/10 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: "Art. 31/10 - Corsi specialistico di formazione e attestato di qualifica |
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Art. 40 - Sostituzione dell'articolo 31/11 nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'articolo 31/11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. |
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Art. 42 - Sostituzione dell'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. L'allegato A del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è sostituito con il seguente: "Allegato A - Formula per stabilire il costo convenzionale degli impianti che realizzano le linee di trasporto funiviario, mediante criteri parametrici Il costo è valutato in migliaia di euro, arrotondato al numero intero, dalla seguente formula: IMPIANTI a moto continuo Formula: C = H [(AxL2 + BxL + C) + (Q – Q*) x (M x L2 + N x L + 0) + Eventuali costi aggiuntivi] Essendo
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Art. 44 - Modificazioni dell'allegato D del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. All'articolo 2 dell'allegato D del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il tecnico responsabile preposto agli impianti a fune ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della L.P. deve essere provvisto di laurea magistrale o specialistica in ingegneria, oppure conseguita secondo l'ordinamento previgente al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai relativi decreti attuativi. Il tecnico responsabile per gli impianti della categoria S previsto all'articolo 9 di questo allegato, può essere provvisto di diploma di perito industriale o di diploma di laurea in ingegneria di primo livello. Il tecnico responsabile deve comunque essere iscritto nel relativo ordine professionale."; b) alla lettera a) del comma 2 le parole: "alla certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti"; c) alla lettera b) del comma 2 le parole: "alla certificazione" sono sostituite dalle seguenti: "alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti"; d) alla lettera c) del comma 2 le parole: "L'iscrizione dell'interessato in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.M. n. 1533 del 5 giugno 1985, ovvero iscritto nell'apposito registro dell'ufficio trasporti funiviari della Provincia autonoma di Bolzano, è effettuata su istanza accompagnata da copia della relativa attestazione." sono sostituite dalle seguenti: "Il requisito previsto da questa lettera non è richiesto per gli interessati che attestino di essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Ministero dei trasporti, ovvero di essere iscritti nell'apposito registro dell'ufficio trasporti funiviari della Provincia autonoma di Bolzano."; e) al comma 5 le parole: "copia del suddetto verbale è custodito dall'azienda ed inviato al servizio impianti a fune." sono sostituite dalle seguenti: "copia del suddetto verbale è custodito presso la sede del titolare e inviato alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune"; f) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati. 2. All'articolo 3 dell'allegato D del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: "un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "- un congruo numero di agenti, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, tenendo conto anche della stagionalità e di intesa con il tecnico responsabile"; b) al comma 3 le parole: "e deve avere con l'azienda un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, e ciò oltre ai fini della responsabilità civ |
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Art. 45 - Inserimento dell'allegato K bis nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl.1. Dopo l'allegato K del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl. R, è inserito il seguente: "Allegato K bis - Onorario dei collaudatori degli impianti a fune
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Art. 46 - Abrogazioni1. Gli articoli 31, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/18, 31/19, 31/20, 31/21 e 3 |
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