Comma abrogato dall'art. 44, comma 1, del D. Pres. P. 12/07/2016, n. 12-46/Leg., così recitava:

“6. Il tecnico responsabile può essere preposto a più impianti, con le limitazioni quantitative qui stabilite al fine di assicurare lo svolgimento delle mansioni con la tempestività e la compiutezza necessarie a garantire, con la sua opera, la sicurezza e regolarità del servizio: la nomina per ciascun impianto comporta, il punteggio sottoindicato, con l'avvertenza che nel caso di preposizione a più impianti che facciano parte di un sistema come definito dall'art. 11, secondo comma, del D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11, il punteggio da assegnare agli impianti è ridotto del 50%:

- impianti di categoria B e C: funivie bifuni e monofuni a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 4;

- impianti di categoria M: funivie monofuni a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili punti 2;

- categoria S: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili punti 1.”

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