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D. Pres.R. Sicilia 08/07/2014, n. 23

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26).
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[Premessa]


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


Visto l’articolo 14, primo comma, lettera p), dello Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Visto l’articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l&r

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Art. 1. - Definizioni (art. 5 del D.lgs. n. 152/2006)

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamen

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Art. 2. - Ambito della valutazione ambientale strategica (art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e

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Art. 3. - Esclusioni (art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006)

1. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)

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Art. 4. - Autorità competente

1. L’autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale

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Art. 5. - Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)

1. I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono:

a) per il livello regionale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;

2. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;

3. Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

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Art. 6. - Norme procedurali generali

1. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale del presente regolamento, elaborate secondo le indicazioni contenute nel vigente D.lgs. n. 152/2006 , interessano la formazione di piani e programmi di livello regionale, provinciale, comunale e loro varianti.

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Art. 7. - La valutazione ambientale strategica Modalità di svolgimento (art. 11, D.lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall’autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;

b) l’elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

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Art. 8. - Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 del presente regolamento, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I

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Art. 9. - Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall’invio del rapporto preliminare di cui al precedente co

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Art. 10. - Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione o, comunque, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 7, l’autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. L’avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l’autorità procedente, l’indicazione delle sedi ove pu&ogra

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Art. 11. - Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attivit

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Art. 12. - Decisione

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e l

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Art. 13. - Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con l’indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di

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Art. 14. - Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivam

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Art. 15. - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore. A tali fini le procedure di V

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