L. 29/04/2015, n. 57 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 29/04/2015, n. 57

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
In data 30 giugno 2015 è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
La ratifica è stata autorizzata con la presente legge 29/04/2015, n. 57.
In conformità all'art. 15 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 31 dicembre 2015 ai sensi del Comunicato 06/02/2016, pubblicato in G.U. 6.2.2016, n. 30.
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione eu

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Art. 2. - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articol

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Art. 3. - Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Minister

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica

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Allegato - Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato - Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (traduzione non ufficiale)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta);

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di attuare una più stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5;

Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985;

Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985;

Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988);

Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale;

Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà;

Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica è gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresì della insufficiente informazione del pubblico;

Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che è opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale;

Sottolineando che la responsabilità della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze;

Constatando la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, a seguito dell'evoluzione delle politiche di assetto nei paesi europei;


hanno convenuto quanto segue

Articolo 1 - Definizione del patrimonio archeologico

1. Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) è di rivedere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, in considerazione del fatto che:

i. la salvaguardia e lo studio consentono di ripercorrere lo sviluppo della storia dell'umanità e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale;

ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi o da scoperte nonché da ogni altro metodo di ricerca relativo all'umanità ed al suo ambiente;

iii. il loro insediamento è localizzato in qualsiasi spazio soggetto alla giurisdizione delle Parti.

3. Sono incluse nel patrimonio archeologico le strutture, le costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti già oggetto di un riassetto, le testimonianze mobili, i monumenti di altra natura nonché il loro contesto, a prescindere se sono situati nel suolo o sotto le acque.


Articolo 2 - Identificazione del patrimonio e misure di protezione

1. Ciascuna Parte si impegna a porre in atto, secondo le modalità proprie di ciascun Stato, un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che preveda:

i. la gestione di un inventario del suo patrimonio archeologico nonché

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