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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/04/2015, n. 57
L. 29/04/2015, n. 57
L. 29/04/2015, n. 57
La ratifica è stata autorizzata con la presente legge 29/04/2015, n. 57.
In conformità all'art. 15 (2), la Convenzione è entrata in vigore per l'Italia il giorno 31 dicembre 2015 ai sensi del Comunicato 06/02/2016, pubblicato in G.U. 6.2.2016, n. 30.
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione eu |
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Art. 2. - Ordine di esecuzione1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articol |
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Art. 3. - Copertura finanziaria1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in curo 2.580 annui a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Minister |
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Art. 4. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica |
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Allegato - Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Allegato - Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (traduzione non ufficiale)Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, firmatari della presente Convenzione (riveduta); Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di attuare una più stretta unione tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio; Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 ed in particolare i suoi articoli 1 e 5; Vista la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985; Vista la Convenzione europea sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Delfi il 23 giugno 1985; Viste le raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare relative all'archeologia ed in particolare le Raccomandazioni 848 (1978), 921 (1981) e 1072 (1988); Vista la Raccomandazione n. R (89)5 relativa alla protezione ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico nell'ambito di operazioni di assetto urbanistico e rurale; Ricordando che il patrimonio archeologico è un elemento essenziale per la conoscenza del passato delle civiltà; Riconoscendo che il patrimonio archeologico europeo, testimonianza della storia antica è gravemente minacciato di degrado a causa sia della proliferazione dei grandi lavori di assetto urbanistico e rurale, sia dei pericoli naturali, degli scavi clandestini o sprovvisti di carattere scientifico, ed a causa altresì della insufficiente informazione del pubblico; Affermando che occorre istituire, laddove non esistano ancora, le necessarie procedure di controllo amministrativo e scientifico, e che è opportuno integrare valutazioni di salvaguardia archeologica nelle politiche di assetto urbanistico e rurale e di sviluppo culturale; Sottolineando che la responsabilità della tutela del patrimonio archeologico incombe non solo allo Stato direttamente interessato ma anche all'insieme dei paesi europei, al fine di diminuire i pericoli di degrado e promuovere la conservazione, favorendo gli scambi di esperti e di esperienze; Constatando la necessità di completare i principi formulati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969, a seguito dell'evoluzione delle politiche di assetto nei paesi europei; hanno convenuto quanto segue Articolo 1 - Definizione del patrimonio archeologico 1. Lo scopo della presente Convenzione (riveduta) è di rivedere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. 2. A tal fine sono considerati come elementi del patrimonio archeologico tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato, in considerazione del fatto che: i. la salvaguardia e lo studio consentono di ripercorrere lo sviluppo della storia dell'umanità e dei suoi rapporti con l'ambiente naturale; ii. i principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi o da scoperte nonché da ogni altro metodo di ricerca relativo all'umanità ed al suo ambiente; iii. il loro insediamento è localizzato in qualsiasi spazio soggetto alla giurisdizione delle Parti. 3. Sono incluse nel patrimonio archeologico le strutture, le costruzioni, gli insiemi architettonici, i siti già oggetto di un riassetto, le testimonianze mobili, i monumenti di altra natura nonché il loro contesto, a prescindere se sono situati nel suolo o sotto le acque. Articolo 2 - Identificazione del patrimonio e misure di protezione 1. Ciascuna Parte si impegna a porre in atto, secondo le modalità proprie di ciascun Stato, un regime legislativo di tutela del patrimonio archeologico che preveda: i. la gestione di un inventario del suo patrimonio archeologico nonché |
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