Case green, divieto finanziamento caldaie uniche alimentate a combustibili fossili | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/10/2024

Case green, divieto finanziamento caldaie uniche alimentate a combustibili fossili

La Commissione europea fornisce orientamenti sull'eliminazione degli incentivi finanziari alle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili a norma della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva Case green).

CASE GREEN CALDAIE A COMBUSTIBILI FOSSILI - La Direttiva 24/04/2024, n. 1275 (c.d. Direttiva case green) sulla prestazione energetica nell'edilizia stabilisce in che modo l'Unione europea può ottenere un parco immobiliare pienamente decarbonizzato entro il 2050 attraverso una serie di misure che aiuteranno i governi dell'UE a potenziare a livello strutturale la prestazione energetica degli edifici, prestando particolare attenzione alla ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori (si veda la Nota: Case green, nuova Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia).
Tra le misure adottate dalla Direttiva, l’art. 17, paragrafo 15, stabilisce che dal 01/01/2025 gli Stati membri non possono più offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili diversi dagli incentivi già approvati a titolo dei fondi UE.
Gli orientamenti contenuti nella Comunicazione UE pubblicata il 18/10/2024 mirano a contribuire a una migliore comprensione di tale disposizione e a facilitarne un'applicazione più uniforme e coerente.

DIVIETO DI FINANZIAMENTO - La Commissione spiega che la norma si applica all'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ovverosia all'acquisto, all'assemblaggio e alla messa in funzione di una caldaia che:
1) brucia combustibili fossili, ossia fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio, e
2) è una caldaia unica, ossia non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia da fonti rinnovabili e che produce una quota considerevole dell'energia totale in uscita dal sistema combinato.
Il fatto che l'installazione di una caldaia unica alimentata a combustibili fossili avvenga ad esempio nel quadro di una ristrutturazione profonda o integrata è irrilevante in questo contesto.

IMPIANTI IBRIDI - Come riportato nel considerando 14 della Direttiva 1275/2024, dovrebbe comunque essere possibile fornire incentivi finanziari per l’installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili, come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore.
La Commissione ha spiegato che, a tal fine, gli Stati membri devono garantire che la parte dell'impianto ibrido che utilizza energie rinnovabili, ad esempio un impianto solare termico o una pompa di calore, fornisca una quota considerevole dell'energia prodotta (ossia il fabbisogno di riscaldamento dell'edificio). Tale valutazione dovrà essere effettuata dall'autorità competente e dipenderà dalle circostanze.
L'ibridazione potrebbe essere aggiunta in loco in un secondo momento, nel qual caso il finanziamento servirà soltanto per gli elementi relativi al generatore di calore aggiuntivo ad energia rinnovabile e/o per i comandi specifici utilizzati per gestire il funzionamento congiunto delle diverse tecnologie.
Diverso è il caso degli impianti di riscaldamento concepiti e immessi sul mercato come ibridi: l'incentivo finanziario può coprire l'intero prodotto, ma dovrebbe essere proporzionato alla quota di energie rinnovabili utilizzata dall'impianto ibrido.
Spetta agli Stati membri precisare che cosa si intenda per quota di energie rinnovabili “considerevole” negli impianti di riscaldamento ibridi, garantendo al contempo che questo concetto trovi un utile riscontro in fase di applicazione e rispettando lo spirito del considerando 14. Poiché il fine ultimo è porre gradualmente fine all'uso dei combustibili fossili nelle caldaie, gli impianti di riscaldamento ibridi dovrebbero essere incentivati soltanto come soluzione di transizione (laddove l'uso di combustibili fossili negli impianti in questione si prospetti realisticamente come transitorio), evitando dipendenze dai combustibili fossili.

ESEMPI - La Commissione fornisce esempi di casi cui non si applica il divieto di cui all'art. 17, paragrafo 15, dato che non si qualificano come incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Si tratta dei casi riportati nella seguente tabella.

Impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili

Come afferma il considerando 14, resta possibile fornire incentivi finanziari per l'installazione di impianti di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili (come la combinazione di una caldaia con un impianto solare termico o con una pompa di calore). Eventuali incentivi finanziari di questo tipo dovrebbero essere proporzionati all'uso di energie rinnovabili nell'impianto di riscaldamento ibrido.

Eventuali costi aggiuntivi connessi alla transizione verso l'uso di gas rinnovabili in una caldaia

Tali costi possono essere connessi all'ammodernamento dell'impianto di distribuzione all'interno dell'abitazione, al punto di connessione, all'ibridazione in loco o a investimenti aggiuntivi in adeguamenti tecnici per permettere l'uso di energia rinnovabile nella caldaia, ad esempio investimenti aggiuntivi nelle parti dell'impianto di riscaldamento che consentono l'uso di energia rinnovabile al 100%.

Incentivi non correlati all'installazione

Eventuali incentivi relativi ad attività diverse dall'installazione - come la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento di caldaie a combustibile fossile, ad esempio attraverso premi di rottamazione - non sono soggetti alla disposizione concernente l'eliminazione graduale dei finanziamenti. Incentivi simili possono essere utili a prevenire sostituzioni di emergenza a seguito di un guasto e a incoraggiare la riparazione o la sostituzione di un determinato elemento. Possono contemplare ad esempio la locazione temporanea di caldaie ai consumatori di energia nelle zone che sono o saranno servite da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Un altro esempio che esula dall'ambito di applicazione della disposizione in questione sono gli incentivi finanziari a favore dell'installazione, negli edifici, di sistemi di automazione e controllo degli impianti di riscaldamento alimentati da caldaie uniche a combustibile fossile.

Misure volte ad affrontare la questione dell'accessibilità economica dell'energia

Tra queste misure possono figurare il sostegno ai prezzi al consumo, le tariffe sociali o il sostegno al reddito per il riscaldamento a combustibili fossili. Le famiglie vulnerabili sono quelle che risentono maggiormente dell'aumento dei prezzi dei combustibili fossili e il sostegno pubblico non dovrebbe vincolarle all'uso di combustibili fossili nel futuro.

Anziché incentivare economicamente la sostituzione delle caldaie a combustibili fossili con nuove caldaie dello stesso tipo, gli Stati membri dovrebbero sostenere la riparazione di quelle esistenti e/o prevedere soluzioni temporanee di riscaldamento (ad esempio la locazione finanziaria delle caldaie) associate a livelli più elevati di sostegno alle famiglie vulnerabili per impianti di riscaldamento diversi dalle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (quali gli impianti di riscaldamento basati su energie rinnovabili o gli impianti ibridi con una quota considerevole di energie rinnovabili).

Incentivi non correlati alle caldaie

Gli apparecchi che non rispondono alla definizione di caldaie, quali stufe o apparecchi di microcogenerazione, non sono interessati dall'eliminazione graduale degli incentivi finanziari a favore delle caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tuttavia, gli Stati membri sono incoraggiati a incentivare il passaggio ai combustibili rinnovabili di tutti gli impianti di riscaldamento e raffrescamento basati su combustibili fossili. In particolare l'art. 13, paragrafo 6, comma 4, della Direttiva 1275/2024 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere nuovi incentivi e finanziamenti per incoraggiare il passaggio da sistemi di riscaldamento e raffrescamento basati sui combustibili fossili a sistemi non basati sui combustibili fossili.

Erogazione di incentivi concessi e comunicati al beneficiario prima del 01/01/2025

Qualora un ente pubblico abbia preso la decisione di fornire un incentivo finanziario e l'abbia comunicata al beneficiario prima del 01/01/2025, sono state create legittime aspettative prima di tale data e l'erogazione effettiva dell'incentivo finanziario può aver luogo dopo tale data.

 

ECCEZIONI – Infine, la Comunicazione fornisce chiarimenti sulle possibili eccezioni previste dall’art. 17, paragrafo 15, al divieto di incentivi finanziari per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili dopo il 01/01/2025, qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:
1) sono finanziati a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, si tratti di investimenti a favore dello sviluppo rurale;
2) sono stati selezionati per gli investimenti prima del 2025.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della Comunicazione 18/10/2024.

Dalla redazione