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Flash news del
09/05/2024

Direttiva Case green, pubblicata la nuova Direttiva sull’efficienza energetica

È stata pubblicata la Direttiva 1275/2024 sull’efficienza energetica degli edifici (c.d. Direttiva Case green). La Direttiva deve essere recepita entro il 29/05/2026 e sostituisce la Direttiva 31/2010.

La Direttiva 24/04/2024, n. 1275 sull'efficientamento energetico (Case green) è stata pubblicata nella GUUE serie L del 08/05/2024. La Direttiva Epbd (Energy performance of building directive) ha lo scopo di ridurre progressivamente le emissioni di gas ad effetto serra e i consumi energetici nell’edilizia entro il 2030, per arrivare alla neutralità climatica nel 2050.
La nuova Direttiva deve essere recepita entro il 29/05/2026 e abroga la Direttiva 31/2010 a decorrere dal 30/05/2026.

RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI - In base alle nuove norme, gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici (art. 3, Dir. 1275/2024) per garantire la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, trasformando gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero.
In particolare, per gli edifici residenziali deve essere garantita una riduzione rispetto al 2020 dell’uso dell’energia primaria media almeno del 16% entro il 2030 e di almeno il 20-22% entro il 2035.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno fissare dei requisiti minimi di prestazione energetica che devono essere rispettati da almeno il 16% degli edifici entro il 2030 e da almeno il 26% entro il 2033.
Successivamente gli Stati dovranno garantire un progressivo calo del consumo medio di energia primaria fino al 2050 in linea con la trasformazione del parco immobiliare residenziale in un parco immobiliare a emissioni zero (art. 9, Dir. 1275/2024).
Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a emissioni zero già dal 2030 (dal 2028 se di proprietà di enti pubblici) (art. 7, Dir. 1275/2024).
È inoltre prevista l'installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, in modo graduale e a seconda delle dimensioni, sugli edifici pubblici e non residenziali esistenti e, entro il 2030, in tutti i nuovi edifici residenziali e in tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici (art. 10, Dir. 1275/2024).

ESCLUSIONI - Gli Stati membri possono adattare o escludere i requisiti richiesti dalle nuove disposizioni per:
- edifici protetti per vincolo di area o per il particolare valore architettonico o storico nella misura in cui il rispetto di taluni requisiti implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
- edifici adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose;
- immobili destinati a scopi di difesa nazionale;
- alcuni edifici temporanei e edifici agricoli non residenziali;
- edifici residenziali che sono usati meno di quattro mesi all'anno;
- fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 metri quadrati (art. 5, Dir. 1275/2024).

CALDAIE A GAS - La Direttiva prevede anche la predisposizione da parte degli Stati membri di piani dettagliati per l’eliminazione graduale dell’uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040.
Dal 01/01/2025 non possono più essere previste sovvenzioni per l'installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, con le eccezioni previste all'art. 17, paragrafo 15, Dir. 1275/2024.

PASSAPORTO DI RISTRUTTURAZIONE - L’art. 12 della Direttiva 1275/2024 prevede che gli Stati membri introducano un sistema di passaporti di ristrutturazione entro 29/05/2026. Tale sistema sarà utilizzato su base volontaria (a meno che lo Stato membro non decida di renderlo obbligatorio) dai proprietari degli edifici e unità immobiliari e costituisce, secondo le definizioni della Direttiva (art. 2), una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione profonda di un determinato edificio, in un numero massimo di fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica.
Il passaporto verrà rilasciato in formato digitale da un esperto qualificato o certificato a seguito di una visita sul posto e deve comprendere (all. VIII) una serie di informazioni, tra le quali:
- attuale prestazione energetica dell’edificio;
- rappresentazioni grafiche della tabella di marcia e delle sue fasi;
- dati sull’eliminazione graduale dei combustibili fossili utilizzati negli edifici per il riscaldamento e il raffrescamento;
- potenziale collegamento a un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- quota di produzione individuale o collettiva e di autoconsumo di energia rinnovabile stimata da conseguire a seguito della ristrutturazione;
- opzioni disponibili per migliorare la circolarità dei prodotti da costruzione e ridurre le loro emissioni, nonché i benefici in termini di salute e comfort, qualità degli ambienti interni e miglioramento della capacità di adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici.
Il passaporto di ristrutturazione terrà conto, per quanto possibile, delle informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.

MOBILITÀ SOSTENIBILE, PUNTI DI RICARICA

Edifici residenziali. Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di tre posti auto, gli Stati devono provvedere all’installazione:
- del pre-cablaggio e delle canalizzazioni per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per i veicoli elettrici;
- almeno di due posti bici per unità immobiliare residenziale (art. 14, paragrafo 4, Dir. 1275/2024).
Per gli edifici residenziali di nuova costruzione con più di tre posti auto è prevista inoltre l’installazione di almeno un punto di ricarica.

Edifici non residenziali. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto (art. 14, paragrafo 1, Dir. 1275/2024), la Direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedono all’installazione:
- di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto (ogni due per gli uffici) e
- del pre-cablaggio e delle canalizzazioni per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per i veicoli elettrici.
Sono previsti anche posti bici in relazione alla capacità totale di utenza degli edifici.
Gli edifici non residenziali con più di venti posti auto dovranno essere dotati entro il 01/01/2027 di almeno un punto di ricarica per ogni dieci posti auto (paragrafo 2 dell’art. 14, Dir. 1275/2024).

Edifici pubblici. Nel caso di edifici di proprietà o occupati da enti pubblici, gli Stati membri devono garantire il pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto entro il 01/01/2033 (art. 14, paragrafo 2, Dir. 1275/2024).

SPORTELLO UNICO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA - La Direttiva 1275/2024 prevede l’istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici inclusivi per la prestazione energetica nell’edilizia, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici, quali le PMI comprese le microimprese.
Dovrà essere presente sul territorio almeno uno sportello unico:
a) ogni 80 000 abitanti;
b) per Regione;
c) nelle zone in cui l’età media del parco immobiliare è superiore alla media nazionale;
d) nelle zone in cui gli Stati membri intendono attuare programmi di ristrutturazione integrati a livello di distretto; oppure
e) in un luogo raggiungibile in meno di 90 minuti di distanza media percorsa in base ai mezzi di trasporto localmente disponibili.
Gli sportelli forniranno consulenza e supporto sulla prestazione energetica degli edifici e possono accompagnare i programmi di ristrutturazione.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - L’art. 19 della Direttiva 1275/2024 stabilisce che entro il 29/05/2026, l’attestato di prestazione energetica deve essere conforme al modello di cui all’allegato V.
Viene specificato che l’APE comprende la prestazione energetica di un edificio espressa da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica, norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero, al fine di consentire ai proprietari o locatari dell’edificio o dell’unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica.
La disposizione precisa che la certificazione può fondarsi:
1) per le unità immobiliari:
- su una certificazione comune dell’intero edificio; ovvero
- sulla valutazione di un’altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio;
2) per le abitazioni monofamiliari, sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l’esperto che rilascia l’attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.
La validità dell’attestato di prestazione energetica è di dieci anni.

REQUISITI CERTIFICATORI ENERGETICI - Infine, si segnala che la Direttiva impone agli Stati membri di garantire:
- che la certificazione sia effettuata in maniera indipendente da esperti qualificati o certificati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private;
- un livello di competenza adeguato dei professionisti dell’edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata (artt. 25 e 26, Dir. 1275/2024).
Trattasi di materia attualmente regolata in Italia dal D.P.R. 16/04/2013, n. 75.

Per il quadro completo della disciplina in materia si vedano anche:
- Prestazione energetica di edifici e impianti;
- Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti;
- Certificazione energetica degli edifici (APE - Attestato di Prestazione Energetica);
- Requisiti di prestazione energetica degli impianti termici negli edifici - Scarico dei fumi.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo della Direttiva 1275/2024.

Dalla redazione