Sono state portate all’attenzione dell’Autorità alcune problematiche concernenti l’intervenuta ammissione di un’impresa ad una procedura di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 160 della Legge Fallimentare e l’incidenza della stessa procedura sul possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del D. Leg.vo n. 163/2006.R
In particolare, è stato evidenziato che un’interpretazione in senso esclusivamente letterale della disposizione sopra citata, che contiene nel novero delle cause ostative alla partecipazione delle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori servizi e forniture lo stato di concordato preventivo o il procedimento per la dichiarazione di tale situazione, “Parrebbe limitativa rispetto al diritto di un soggetto economico di adire ad una procedura di risanamento prevista dalla legge e legittimata da una decisione del tribunale … conducendo l’impresa alla perdita certa di ogni possibilità di mantenimento dei lavori in corso che la procedura del “concordato preventivo con ristrutturazione” invece tende di fatto a mantenere per salvaguardare il patrimonio aziendale, anche nell’interesse generale e delle stazioni appaltanti in particolare”.
Sulla scorta di tali argomentazioni è stato richiesto all’Autorità un pronunciamento che chiarisca s