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17/09/2024

Principio di risultato e di fiducia, chiarimenti del Consiglio di Stato

Il principio di risultato e il principio di fiducia disciplinati dal Codice del 2023, in stretta correlazione, sono utilizzabili in chiave interpretativa rispetto a fattispecie regolate dal D. Leg.vo 50/2016.

C. Stato 13/09/2024, n. 7571 ha chiarito che il principio di risultato, seppure codificato solo con il nuovo Codice dei contratti (art. 1, D. Leg.vo 36/2023) deve intendersi immanente nel sistema, o comunque utilizzabile in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D. Leg.vo 50/2016, come anche il principio di fiducia in quanto strettamente correlato con il principio del risultato.

PRINCIPIO DI RISULTATO - In particolare, i giudici hanno spiegato che il citato art. 1, D. Leg.vo 36/2023 è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri. Tale articolo dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è:
a) nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto;
b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto), il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto.

PRINCIPIO DI FIDUCIA - Il principio della fiducia di cui all'art. 2, D. Leg.vo 36/2023 amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale fiducia, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad un’interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscono l'interesse pubblico sotteso ad una gara, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento.

STRETTA CORRELAZIONE - Il principio del risultato e quello della fiducia sono “avvinti inestricabilmente”: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (vedi anche C. Stato 27/02/2024, n. 1924).

Secondo il Consiglio, dunque, anche se il D. Leg.vo 36/2023 non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie, i principi suddetti, posto il loro carattere immanente nell’ordinamento, devono essere sempre utilizzati e applicati anche nei casi soggetti alla disciplina del Codice previgente (sul punto i giudici hanno richiamato C. Stato 01/07/2024, n. 5789 che ha ritenuto che, nell’ipotesi di specie, l’eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all’eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante aveva gestito la gara, arrestata sul nascere, avessero nella sostanza frustrato i riportati principi che sebbene codificati soltanto con il D. Leg.vo 36/2023, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, rappresentano comunque principi già immanenti dell’ordinamento).

Dalla redazione