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22/07/2024

Attività edilizia libera e autonomia regionale

Secondo la Corte di Cassazione, le Regioni possono estendere il regime di edilizia libera ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle già previste nell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, ma non a fattispecie integralmente nuove.

C. Cass. pen. 19/06/2024, n. 24277 ha fissato i limiti alla competenza regionale in materia di edilizia libera, disciplinata nel Testo unico dell’edilizia dall’art. 6, D.P.R. 380/2001. Tale articolo, al comma 1, fornisce un elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e al comma 6 stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono estendere tale disciplina a interventi edilizi ulteriori, salvo che non rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 10, D.P.R. 380/2001 (interventi soggetti al permesso di costruire) o all'art. 23, D.P.R. 380/2001 (interventi soggetti a SCIA alternativa). Similmente, l'art. 6-bis, comma 4, D.P.R. 380/2001 dispone che la disciplina concernente gli interventi edilizi realizzabili previa CILA può essere estesa dalle Regioni a statuto ordinario a interventi edilizi ulteriori.

La Cassazione ha chiarito che la normativa del Testo unico edilizia è normativa espressiva dei princìpi fondamentali in materia di governo del territorio e che, quindi, l'attività demandata alla Regione si inserisce pur sempre nell'ambito derogatorio definito dall'art. 6 del D.P.R. 380/2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA.
Non è perciò pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, proprio del legislatore dei princìpi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire. Lo spazio attribuito alla legge regionale si deve quindi sviluppare secondo scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono, secondo le previsioni dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001, le specifiche ipotesi di sottrazione al titolo abilitativo.
Ne consegue che il limite assegnato al legislatore regionale dall'art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 6, lett. a), sta, dunque, nella possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma "ulteriori", ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui al comma 1 del medesimo art. 6.

Nel caso di specie si trattava, peraltro, di una recinzione a protezione di una casa di campagna in un Comune della Sicilia. In proposito la Corte ha spiegato che l’art. 14, lett. f) e n), dello Statuto speciale (D. Leg.vo 15/05/1946, n. 455) affida alla Regione siciliana la potestà legislativa esclusiva nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio. Tuttavia, essa deve essere esercitata "senza pregiudizio" delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria. Sul punto è stato riconosciuto che le norme del Testo unico dell'edilizia concernenti i titoli abilitativi sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto di queste condividono le caratteristiche salienti che vanno individuate nel contenuto riformatore e nell'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza. Esse, d'altro canto, rispondono complessivamente ad un interesse unitario ed esigono, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale.

Dalla redazione