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08/07/2024

Opere stagionali, caratteristiche e regime edilizio

Il TAR Napoli fornisce chiarimenti sulle caratteristiche delle opere stagionali (nel caso di specie un chiosco per la ristorazione) che possono rientrare nell’attività edilizia libera.

Nel caso di specie si trattava di un manufatto a pannelli prefabbricati, solo poggiato al suolo senza alcun tipo di opera muraria o ancoraggio fisso, da adibire a chiosco stagionale per attività di ristorazione. Secondo il Comune l’opera avrebbe necessitato del permesso di costruire, mentre il ricorrente contestava la violazione dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-bis).

Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore quali le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e del paesaggio, secondo il suddetto art. 6, lett. e-bis) (nella versione vigente, come modificata dal D.L. 76/2020) rientrano nell’attività edilizia libera le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 180 giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione.
In particolare, rispetto alla previgente disciplina, è stato sottolineato dalla giurisprudenza che il testo attuale dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis)contempla anche le opere stagionali e prevede un maggior termine di legittima insistenza delle opere contingenti e temporanee, aumentandolo ad un massimo di centottanta e non più di novanta giorni.
In sostanza include nell’elenco degli interventi di edilizia libera accanto alle “opere dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee” anche le “opere stagionali”.

Ciò posto, il TAR Campania-Napoli sent. 28/06/2024, n. 4036 ha spiegato che le condizioni perché un’opera possa rientrare nell’attività libera in quanto connotata da stagionalità sono:
l’assenza di opere in muratura, ossia di manufatti la cui rimozione ne implichi necessariamente la demolizione;
l’attitudine ad essere periodicamente rimossa e reinstallata, con la conseguenza che, essendovi la prospettiva della rimessione in pristino, lo stato dei luoghi non può dirsi definitivamente modificato.
Quanto ai requisiti suddetti, è stato precisato che, se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità e quindi la “periodicità” della presenza del manufatto sul territorio.
Ne deriva che ciò che rileva non è soltanto l’attitudine dell’opera a essere periodicamente rimossa e reinstallata, ma anche - in prospettiva - la sua effettiva e periodica rimozione.
Inoltre, è stato anche evidenziato che il carattere stagionale non significa assoluta precarietà dell’opera, bensì un utilizzo annualmente ricorrente della struttura e che tali opere presuppongono una previa comunicazione di avvio dell'attività di realizzazione delle stesse, oltre al requisito della destinazione alla immediata rimozione al cessare della temporanea necessità.

Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno ritenuto illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui - esclusi, correttamente, i requisiti diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee - aveva omesso di far rientrare nell’attività edilizia libera l’opera che invece rivestiva il carattere della stagionalità.

Dalla redazione