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14/06/2024

Condono edilizio, pagamento parziale dell’oblazione

Secondo il TAR Sicilia, il pagamento parziale dell’oblazione non basta ad evitare la demolizione.

Nella vicenda in esame il ricorrente contestava il provvedimento del Comune con il quale era stato negato il condono per ritardato pagamento della terza rata di oblazione e degli oneri concessori.
TAR Sicilia-Palermo 08/05/2024, n. 1533 ha ricordato che la previsione normativa di cui all'art. 32, comma 37, del D.L. 269/2003, prevede un termine perentorio per il pagamento dell'intera oblazione dovuta per il condono edilizio, stabilendo chiaramente che se l'oblazione non è interamente versata le costruzioni abusivamente realizzate sono assoggettate alla sanzione della demolizione.
L'immediata operatività della sanzione esclude, pertanto, la possibilità di un adempimento tardivo.
L'assunto è all'evidenza coerente con la natura stessa del condono, in quanto è possibile ottenere una deroga al rispetto delle norme di disciplina dell'assetto del territorio nel solo caso in cui, entro un arco temporale definito, si realizzano tutte le condizioni rigorosamente prescritte dalla legge.
Secondo i giudici infatti se si consentisse, in assenza di norma specifica di autorizzazione, la dilazione del pagamento, si violerebbero i valori sottesi alla programmazione del territorio senza ottenere nell'immediato quelle risorse finanziarie connesse al condono che legittimano temporaneamente la deroga al rispetto di norme imperative.
A fronte di un termine di indubbia natura perentoria sarebbe arbitrario, oltre che del tutto illogico, stabilire un ulteriore termine mobile di “tolleranza” del ritardo.
Il tardivo versamento della seconda e della terza rata della somma dovuta a titolo di oblazione, pertanto, determina la legittimità del provvedimento amministrativo di reiezione dell'istanza di condono edilizio.

Il TAR ha richiamato gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui nel caso di immobile realizzato in assenza di titolo edilizio, la possibilità ottenere la concessione in sanatoria, evitando così la sanzione ripristinatoria, è sottoposta a condizioni stringenti, che collocano il condono in termini di misura eccezionale rispetto alla regola, costituita dallo sviluppo del territorio e dall’uso del suolo in conformità alla programmazione edilizia e urbanistica. Solo al rispetto dei presupposti previsti dalla legge è dunque possibile evitare la demolizione, ossia quella che sarebbe la naturale conseguenza dello stato non legittimo dell’immobile.

Secondo il TAR, pertanto, non risulta incoerente la previsione della sanzione demolitoria in caso di ritardato pagamento, in quanto in detta ipotesi viene a mancare uno dei presupposti del condono, che dunque non è validamente realizzato. Al di fuori di quegli eccezionali presupposti di operatività è del tutto ragionevole che si espanda nuovamente la sanzione demolitoria, che sin dall’origine avrebbe dovuto essere applicata.

Dalla redazione