Patente a crediti nelle opere edili pubbliche e private: quadri riepilogativi e fattispecie delle violazioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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17/05/2024

Patente a crediti nelle opere edili pubbliche e private: quadri riepilogativi e fattispecie delle violazioni

Proponiamo un riepilogo completo della disciplina della c.d. “Patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri delle opere per lavori pubblici e privati, con quadri riepilogativi degli adempimenti, delle violazioni e delle sanzioni.

Nota a cura del Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
Esperta in materia urbanistico-edilizia, bonus fiscali e progettazione

Con il D.L. n. 19 del 02/03/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, entrato in vigore in pari data e convertito con modifiche dalla L. n. 56 del 29/04/2024, vigente dal 01/05/2024 (evidenziando che una prima modifica è già intervenuta nei contenuti dell’art. 29 del D.L. 19/2024, commi 10, 11 e 12 ad opera dell’art. 28 del D.L. n. 60 del 07/05/2024 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”), il legislatore ha variato incisivamente, il modus operandi in relazione agli adempimenti e agli obblighi delle imprese affidatarie e dei committenti nei lavori edili privati e pubblici.
Vedi anche Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi in edilizia (patente a crediti)

PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE E I LAVORI AUTONOMI
Introduzione
L’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, è interamente sostituito dal c. 19 dell’art. 29 D.L. 19/2024, sostituzione operata per l’introduzione dell’obbligo al possesso della cd. “Patente a crediti” a decorrere dal 01/10/2024.
Sono tenuti al possesso del citato documento, quale forma di “abilitazione” per quanto vedremo a seguire, le imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 del D. Leg.vo 81/2008, c. 1, lettera a), meglio identificati essere “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”.
Sono, invece, esonerati coloro che eseguono mere forniture e prestazioni di natura intellettuale, nonché le imprese in possesso dell’Attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
Si evidenzia che l’Attestazione SOA, di cui all’art. 100 del D. Leg.vo 36/2023, c. 4, , viene normalmente richiesta nelle gare d’appalto per lavori con importo uguale o maggiore a Euro 150.000,00, ed è rilasciata dagli organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
È previsto per le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE possano possedere un documento equivalente alla patente a crediti, rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine, con la discriminante il documento debba essere riconosciuto dalla legge italiana se lo Stato non appartiene all’UE

Requisiti per il rilascio della patente a crediti
La patente a punti viene rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, se imprese e lavoratori autonomi godono di determinati requisiti, quali:
a) l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza;
c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità, DURC;
d) il possesso del documento di valutazione dei rischi, DVR, ove previsto;
e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale, ove previsto;
f) l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, RSPP, ove previsto.
Il possesso dei requisiti indispensabili per l’ottenimento della patente a crediti può essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000, cioè sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In attesa del rilascio della Patente a crediti è consentito lo svolgimento delle attività, eccetto il caso in cui venga notificata diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Domanda e punteggio della patente a crediti
Le modalità per la presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti sono da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dietro parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allo stesso modo sono stabiliti i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.
Il punteggio iniziale è pari a 30 crediti, e può essere incrementato mediante criteri di attribuzione da individuare con il decreto prima citato, mediante il quale vengono stabilite anche le modalità per recuperare gli eventuali crediti decurtati.
Il punteggio che consente di lavorare nei cantieri temporanei o mobili deve essere pari o superiore a 15 crediti, ove inferiore è ammesso solo il completamento delle attività in corso di esecuzione, sempreché l’intervento nella parte già eseguita risulti superiore al 30% del valore del contratto.
Resta salva l’adozione dei provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori disciplinati dall’art. 14 “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” del Testo Unico sulla Sicurezza.

Decurtazione del punteggio
Le motivazioni comportanti la riduzione del punteggio risiedono nelle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nelle casistiche riportate nell’Allegato I-bis al D. Leg.vo 81/2008, inserito dall’Allegato 2-bis - c. 19 lett. c-bis) dell’art. 29 del D.L. 19/2024, il quale esplica 29 fattispecie aventi ad oggetto le varie tipologie di violazione, con attribuzione, per ognuna, del numero di crediti decurtati.
Si riporta di seguito la tabella in questione, con ulteriori indicazioni redazionali a corredo e chiarimento.

 

FATTISPECIE

CREDITI DECURTATI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione

3

3

Omessi formazione e addestramento

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile

3

5

Omessa elaborazione del POS

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi (art. 28 D. Leg.vo 81/2008)

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D. Leg.vo 101/2020 - (Attuazione Dir. 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti)

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. 177/2011 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, art. 6, c. 8, lett. g), D. Leg.vo81/2008)

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. a, D.L.12/2002, conv. con mod. dalla L. 73/2002 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare - art. 3, c. 3 “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria” lett. a: da Euro 1.500 a Euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. b, D.L.12/2002, conv. con mod. dalla L. 73/2002 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare - art. 3, c. 3 (condotta 21) lett. b: da Euro 3.000 a Euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro)

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, c. 3, lett. c, D.L.12/2002, conv. con mod. dalla L. 73/2002 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare - art. 3, c. 3 (condotta 21) lett. c: da Euro 6.000 a Euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro)

3

24 

Condotta sanzionata , in aggiunta alle condotte n. ri 21, 22 e 23, ai sensi dell’art. 3, c. 3-quater, D.L.12/2002, conv. con mod. dalla L. 73/2002 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare - art. 3, c. 3-quater: sanzioni aumentate del 20% se impiegati lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa, lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro)

 

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008, dal quale derivi inabilità temporanea assoluta con astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui D. Leg.vo 81/2008, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008, che comporti assoluta inabilità permanente al lavoro

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D. Leg.vo 81/2008

10

 


Laddove il medesimo accertamento si concluda con il rilievo di violazioni maggiori a una, tra quelle riportate nell’Allegato I-bis, i crediti verranno sottratti in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Abbiamo prima accennato ai “provvedimenti definitivi”, rientrano in essi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenuti definitivi.

Revoca e sospensione della patente a crediti
Motivo di revoca è il rilascio di dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo postumo al rilascio della patente, questa viene revocata.
Nei cantieri temporanei e mobili nei quali si siano verificati infortuni conclusi con la morte del lavoratore o con una inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente a crediti fino a 12 mesi, seppure sia prevista facoltà di presentare ricorso.
I provvedimenti definitivi vengono comunicati nel termine di trenta giorni, anche telematicamente, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che procede con la decurtazione dei crediti.

Profili sanzionatori
Il mancato possesso della patente a crediti o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi, implica, ai sensi del c. 11 dell’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per un periodo di sei mesi.
La misura della sanzione è disposto che non possa in nessun caso essere inferiore ad Euro 6.000; la stessa non è assoggettata alla procedura riguardante le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, per le quali è, invece, prevista la pena dell’arresto o dell’ammenda ricorrendo, in questi casi, la prescrizione e l’estinzione del reato.
La norma prevede per le imprese ed i lavoratori autonomi operanti con patente di punteggio inferiore a 15 punti l’applicazione della medesima sanzione.

Portale nazionale del sommerso
Sono annotate in una sezione del Portale nazionale del sommerso, P.N.S., ovvero il portale unico nazionale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le informazioni riguardanti la patente a crediti e quelle contenute nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali lo stesso, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

Natura degli obblighi
L’art. 90 del D. Leg.vo 81/2008, recante “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”, con l’inserimento della lettera b-bis al c. 9 dispone che il committente o il responsabile dei lavori - anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o a un lavoratore autonomo - debba verificare il possesso della patente a crediti (o dell’Attestazione SOA); ciò deve essere effettuato anche nel subappalto.
L’omissione dell’accertamento in questione, così come disposto dall’art. 157 del D. Leg.vo 81/2008, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.
Nel ripercorrere quali siano gli ulteriori obblighi del committente o del responsabile dei lavori nelle opere private, oppure del RUP nelle opere pubbliche, bisogna evidenziare che essi si attengono ai principi ed alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, pianificando i vari lavori o le loro fasi che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, sia all’atto della previsione della durata di realizzazione dell’intervento edilizio.
Il committente o il responsabile dei lavori:
* prendono in considerazione il PSC e il fascicolo dell’opera;
* nei cantieri con più imprese esecutrici contestualmente all’affidamento dell’incarico al progettista, designano il coordinatore per la progettazione, e, prima di affidare la realizzazione dei lavori, designano il coordinatore per l’esecuzione;
* nei cantieri affidati ad una sola impresa, se sopravvenute variazioni comportanti il subentro di altre imprese, procedono come al precedente punto;
* comunicano alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
* verificano il possesso dei requisiti delle imprese ai sensi dell’art. 98 del D. Leg.vo 81/2008;
* possono svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e possono sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti, i soggetti designati.
Nell’affidamento delle opere ad una sola impresa o ad un lavoratore autonomo, il committente o il responsabile dei lavori hanno l’obbligo di verificarne l’idoneità tecnico-professionale con le modalità di cui all’Allegato XVII sia in relazione alle funzioni, che ai lavori da eseguire.
La verifica per quanto riguarda i cantieri con entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno, e se assenti lavori comportanti i rischi particolari di cui all’Allegato XI al D. Leg.vo 81/2008, si ritiene soddisfatta se le imprese presentano al committente o al responsabile dei lavori il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, il Documento unico di regolarità contributiva, DURC, e l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII al D. Leg.vo 81/2008 (idoneità tecnico-professionale).
Ulteriori adempimenti di spettanza del committente o del responsabile dei lavori attengono la richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione dell’organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, INAIL e casse edili, della dichiarazione relativa al Contratto Nazionale del Lavoro, CCNL, applicato ai lavoratori dipendenti. Segue la trasmissione all’amministrazione, preliminarmente all’inizio dei lavori, della copia della notifica preliminare, del DURC e della dichiarazione che attesti l’avvenuta verifica di ulteriore documentazione.
Viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio se assenti, ma previsti, il piano di sicurezza e coordinamento, PSC, il fascicolo dell’opera, la notifica preliminare e la mancanza del DURC.

Quadro riepilogativo Patente a crediti
Si riporta di seguito un quadro riepilogativo concernente la patente a crediti.

Normativa

Articolo 27 D. Leg.vo 81/2008, “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”

Decorrenza

01/10/2024

Obbligo conseguimento

Imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, c. 1, lettera a, d. Leg.vo 81/2008)

Esonero conseguimento

Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
Imprese in possesso della SOA, in classifica pari o superiore alla iii

Imprese e lavoratori autonomi stabiliti all’estero

Possesso di documento equivalente rilasciato del Paese d’origine, riconosciuto dalla legge italiana se lo Stato non è appartenente all’UE

Rilascio

Formato digitale, dall’ispettorato Nazionale del Lavoro

Requisiti per il rilascio

Iscrizione alla CCIIA
Adempimento obblighi formativi per la sicurezza
Possesso DURC in corso di validità
Possesso DVR
Possesso certificazione di regolarità fiscale
Avvenuta designazione RSPP, se previsto

In attesa del rilascio

Si può svolgere attività, se non intervenuta diversa comunicazione, notificata, dall’ispettorato Nazionale del Lavoro

Presentazione della richiesta

Modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Revoca

Se rilasciate dichiarazioni mendaci sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo postumo al rilascio

Punteggio iniziale

30 crediti

Punteggio minimo che consente di lavorare nei cantieri temporanei o mobili

15 crediti

Incremento punteggio

I crediti rispetto a quelli iniziali possono essere incrementati, con criteri individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Recupero crediti

Modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Decurtazione punteggio

In base alle risultanze dei provvedimenti definitivi

Violazioni in numero maggiore di uno (Allegato I-bis)

I crediti sono decurtati in misura non superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave

Sospensione fino a 12 mesi da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Per infortuni conclusi con la morte del lavoratore, o con una inabilità permanente, assoluta o parziale

Ricorso

Per la sospensione si può presentare ricorso

Provvedimenti definitivi

Comunicati nel termine di 30 gg, anche telematicamente, dall’amministrazione che li ha emanati all’ispettorato Nazionale del Lavoro

Punteggio inferiore a 15 crediti

Non permette di operare nei cantieri temporanei o mobili
Permette il completamento delle attività in corso di esecuzione se le opere realizzate risultano superiori al 30% del valore del contratto fatta salva l’adozione dei provvedimenti emessi per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Mancanza della patente o del documento equivalente

Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, in ogni caso non inferiore a Euro 6.000,00
La sanzione non è soggetta alla procedura riguardante le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro per le quali prevista la pena dell’arresto o dell’ammenda

Esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici per un periodo di 6 mesi

Mancanza della patente o del documento equivalente

Portale nazionale del sommerso (PNS)

Annotate le informazioni riguardanti la patente a crediti

 

 

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