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15/05/2024

Realizzazione di una tettoia aperta su tre lati, regime edilizio

Il TAR Campania ha fornito chiarimenti sul regime edilizio delle tettoie, spiegando quando le stesse possono rientrare nel concetto di pertinenza.

Nel caso di specie il ricorrente contestava l’ordine di demolizione di una tettoia di 17 mq aperta su tre lati, con copertura a una falda inclinata in legno, di altezza pari a mt 2 al colmo, adagiata su massetto di calcestruzzo e tre muretti perimetrali di altezza massima di mt 1, che risultava annessa ad un fabbricato, regolarmente realizzato.

Il TAR Campania-Salerno 23/04/2024, n. 879  ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione comunale richiamando gli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali in materia urbanistica, il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue, presupposto carente quando la costruzione consista in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale ossia di struttura a servizio di un'altra, sottratta, come tale, al computo del carico urbanistico. Pertanto, per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è, in linea di principio, richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente la presentazione di una denunzia di inizio attività, atteso che le tettoie aperte su tre lati ed addossate ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono. Deve pertanto considerarsi illegittima la più grave sanzione demolitoria, prevista dall’art. 33, D.P.R. 380/2001 e riservata agli interventi di più rilevante impatto urbanistico non assentiti o realizzati in totale difformità dal permesso di costruire.

La sentenza offre l’occasione per ricordare che secondo il Consiglio di Stato non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il permesso di costruire e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa sia stata realizzata. Ed infatti a tal fine è necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nella nozione di pertinenza o se, invece, essa sia una "nuova costruzione" assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire (C. Stato 09/10/2018, n. 5781).
In particolare, secondo i giudici, la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817, Cod. civ. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale (C. Stato 06/02/2019, n. 904; C. Stato17/05/2010, n. 3127).
Ne deriva che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.

Dalla redazione