Decreto bonus fiscali (D.L. 39/2024): tutte le novità dopo la conversione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/05/2024

Decreto bonus fiscali (D.L. 39/2024): tutte le novità dopo la conversione

CESSIONE CREDITI (IACP, cooperative e Terzo settore; Zone colpite da sisma; Altri contribuenti; Barriere architettoniche) - REMISSIONE IN BONIS COMUNICAZIONI CESSIONE CREDITI - COMUNICAZIONE DATI INTERVENTI (Interventi soggetti alla comunicazione; Contribuenti tenuti alla comunicazione; Modalità per la comunicazione) - UTILIZZO CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI VERSO L’ERARIO - FONDO PER INTERVENTI NEI TERRITORI INTERESSATI DA EVENTI SISMICI - FONDO PER INTERVENTI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE - COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS FISCALI EDILIZI (Banche e istituti; Divieto compensazione rate residue) - RIPARTIZIONE PER QUOTE ANNUALI (Banche e istituti; Ripartizione detrazione in 10 anni) - RIDUZIONE ALIQUOTA BONUS CASA.

È stata approvata la conversione in legge del D.L. 29/03/2024, n. 39, che reca nuove disposizioni in materia di bonus fiscali edilizi, e in particolare di cessione del credito. Diverse modifiche sono state inserite durante l’iter parlamentare di conversione, che comportano una ulteriore stretta sulle cessioni dei crediti nonché molte novità, anche relative alla limitazione della possibilità di cedere le rate residue per chi non abbia ceduto la prima rata, variazioni sulla modalità di ripartizione annuale delle quote del beneficio, e altre disposizioni varie.

CESSIONE CREDITI
L’art. 1 del D.L. 39/2024 introduce diverse modifiche alla disciplina della cessione dei crediti per il bonus fiscali edilizi, sostanzialmente chiudendo a ogni nuova possibilità di sfruttare le opzioni, sia per gli interventi nuovi che, retroattivamente, per gli interventi già avviati con procedimenti edilizi ma senza lavori eseguiti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Il tutto è dettagliato qui di seguito.
Vedi anche tabelle riepilogative Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni

IACP, cooperative e Terzo settore. Viene abrogata la disposizione che consentiva ancora a IACP, cooperative e “Terzo settore” (Onlus con AdV e ApS), a legislazione previgente e fino all’entrata in vigore del provvedimento, di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per interventi nuovi (abrogazione comma 3-bis, primo periodo, dell’art. 2 del D.L. 11/2023).
Tuttavia, rimane consentito fruire delle opzioni ai soggetti in questione, a condizione che in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 29/03/2024):
* risulti presentata la CILAS (o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e ricostruzione o di interventi diversi da quelli che rientrano nel Superbonus);
* risulti adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini;
* siano già iniziati i lavori oppure sia almeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi diversi dal Superbonus e in edilizia libera, per i quali quindi non è previsto alcun titolo abilitativo) sia stato versato un acconto sul prezzo (comma 2, art. 1 del D.L. 39/2024).

Zone colpite da sisma: Viene abrogata la disposizione che consentiva ancora, a legislazione previgente e fino all’entrata in vigore del provvedimento, di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito anche per interventi nuovi in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici  (abrogazione comma 3-quater dell’art. 2 del D.L. 11/2023).
Tuttavia, continua ad essere consentita la fruizione delle opzioni per gli interventi nelle zone colpite da eventi sismici a partire dal 2009 anche per le istanze o dichiarazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (29/03/2024), ma solo per gli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 06/04/2009 e a far data dal 28/08/2016  e nel limite complessivo di ulteriori 400 milioni di euro per il 2024, di cui 70 milioni per il sisma del 06/04/2009. Spetterà al Commissario straordinario assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga (nuovo comma 3-ter.1 dell’art. 2 del D.L. 11/2023). Per gli altri eventi sismici diversi da quelli sopra elencati - in particolare quelli occorsi in Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2012, nell’Isola di Ischia nel 2017, in Sicilia e in Molise nel 2018 - si veda quanto disposto dall’art. 1-bis del D.L. 39/2024.
Inoltre, le opzioni continuano ad essere consentite per gli interventi in questione per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 29/03/2024):
* risulti presentata la CILAS (o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di interventi che comportano la demolizione e ricostruzione o di interventi diversi da quelli che rientrano nel Superbonus);
* risulti adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini;
* siano già iniziati i lavori oppure sia almeno stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e (per gli interventi in edilizia libera, per i quali quindi non è previsto alcun titolo abilitativo) sia stato versato un acconto sul prezzo (comma 3, art. 1 del D.L. 39/2024).
Anche nel caso in cui non si siano verificate le condizioni suddette resta consentito il ricorso alle opzioni qualora alla medesima data del 29/03/2024 sia stata almeno presentata l’istanza per la concessione di contributi per la ricostruzione.

Altri contribuenti. Per tutti gli altri contribuenti, le opzioni continuano ad essere consentite solo in relazione agli interventi per i quali alla data del 29/03/2024 siano già stati eseguiti dei lavori e siano già state sostenute delle spese documentate da fatture (comma 5, art. 1 del D.L. 39/2024).

Barriere architettoniche. Per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020 le opzioni sono consentite solo per le spese sostenute fino al 31/12/2023 (comma 1-bis, primo periodo, art. 2 del D.L. 11/2023, non modificato dal nuovo decreto).
Per le spese sostenute dal 01/01/2024 e fino al 29/03/2024, le opzioni saranno consentite solo per:
* condomini per interventi su parti comuni condominiali;
* persone fisiche proprietari o usufruttuari su prima casa e con specifici requisiti reddituali (no requisiti reddituali in presenza di persone con disabilità).
Infine, per le spese sostenute a partire dal 30/03/2024, le opzioni saranno consentite solo per gli stessi soggetti sopra elencati, a patto inoltre che entro il 29/03/2024 siano iniziati i lavori oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto, per gli interventi in edilizia libera (comma 4, art. 1 del D.L. 39/2024).

REMISSIONE IN BONIS COMUNICAZIONI CESSIONE CREDITI
L’art. 2 del D.L. 39/2024 esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (vedi Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis).
Il divieto include  le comunicazioni relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Al fine di consentire uno stretto monitoraggio della spesa pubblica, anche la sostituzione delle comunicazioni inviate tra il giorno 01 e il giorno 04/04/2024 si prevede dovessero essere inviate comunque entro il 04/04/2024 (in deroga alla norma che concede normalmente 5 giorni).

COMUNICAZIONE DATI INTERVENTI
L’art. 3 del D.L. 39/2024 introduce di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili, con relative sanzioni per l’omessa trasmissione di tali informazioni.
Secondo quanto indicato dal comunicato del Governo, tale misura è finalizzata a garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto.

Interventi soggetti alla comunicazione. Le comunicazioni in questione sono dovute solo per gli interventi Superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

Contribuenti tenuti alla comunicazione. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i seguenti soggetti:
a) coloro che entro il 31/12/2023 hanno presentato la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
b) coloro che a partire dal 01/01/2024 hanno presentato (o presenteranno) la CILAS o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione.

Modalità per la comunicazione. La comunicazione è dovuta:
* per gli interventi energetici, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori;
* per gli interventi strutturali, inserendo online sul “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” (progetto in un primo momento avviato in modo sperimentale - vedi https://www.pncs.gov.it/it/home) i dati già inseriti nell’Allegato B del DM 58/2017.
Il contenuto, le modalità e gli ulteriori dettagli e termini delle comunicazioni sono demandati a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sanzioni. L’omessa comunicazione determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro se il procedimento edilizio è stato avviato entro il 29/03/2024.0
Se il procedimento edilizio è stato avviato dopo tale data, è invece prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Non è in alcun caso applicabile la remissione in bonis.

UTILIZZO CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI VERSO L’ERARIO
L’art. 4 del D.L. 39/2024 dispone, al comma 1, la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 Euro, per i quali:
* sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento;
* non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 39/2024 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 Euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Le disposizioni in questione si applicano dal 01/07/2024.

FONDO PER INTERVENTI NEI TERRITORI INTERESSATI DA ALTRI EVENTI SISMICI
L’art. 1-bis del D.L. 39/2024 prevede la costituzione di un fondo, per sostenere gli interventi di riqualificazione nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01/04/2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, diversi da quelli indicati nel comma 3-ter.1, art. 2 del D.L. 11/2023 (introdotto dall’art. 1 del D.L. 39/2024 medesimo, comma 1), il quale include gli eventi sismici occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 06/04/2009 e a far data dal 24/08/2016.
Gli eventi oggetto dell’art. 1-bis del D.L. 39/2024 sono in particolare quelli occorsi in Lombardia ed Emilia-Romagna nel 2012, nell’Isola di Ischia nel 2017, in Sicilia e in Molise nel 2018.
Il fondo ha una dotazione iniziale di 35 milioni di euro per l’anno 2025, ed è finalizzato a riconoscere contributi in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di riqualificazione strutturale, previsti dai commi 1-ter e 1-quater, art. 119 del D.L. 34/2020.
Per l’accesso al contributo, è previsto che i soggetti interessati presentano, in via telematica, un’istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio.
I contributi sono concessi dai Commissari straordinari in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel limite delle risorse loro assegnate con il provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia, e fino a esaurimento delle stesse.
Si prevede l’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilirà:
* il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
* il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza;
* ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

FONDO PER INTERVENTI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
L’art. 1-ter del D.L. 39/2024 prevede la costituzione di un fondo, che ha una dotazione iniziale di 35 milioni di euro per l’anno 2025, per il riconoscimento di contributi in favore delle Onlus nonché delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e strutturale.
Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e può riguardare i soli immobili direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
Si prevede l’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilirà:
* il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
* il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell’istanza;
* ulteriori modalità applicative, incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, in via telematica, secondo il modello standardizzato definito dal suddetto decreto ministeriale.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS FISCALI EDILIZI
Banche e istituti
. L’art. 4-bis del D.L. 39/2024 prevede comma 1 che le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie di assicurazione non possono compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del comma 3, la disposizione si applica alle compensazioni avvenute a partire dal 01/01/2025, e la sua violazione determina il recupero delle somme indebitamente compensate con applicazione di sanzioni e interessi.

Divieto compensazione rate residue. Ai sensi del comma 7 dell’art. 4-bis del D.L. 39/2024, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non è più in ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
La norma fa riferimento alla prima opzione per la cessione del credito esercitata dal contribuente originario, pertanto, ad esempio:
* il contribuente forfettario che non ha proceduto a cedere fin dall’inizio, che abbia perso o meno la prima annualità, non potrà comunque cedere le altre;
* invece, per l’impresa che ha praticato lo sconto in fattura e compensato la prima annualità, dovrebbe risultare ancora salva la possibilità di cedere le altre che ha nel proprio cassetto fiscale.

RIPARTIZIONE PER QUOTE ANNUALI
Banche e istituti
. L’art. 4-bis del D.L. 39/2024 prevede al comma 6 che le banche, gli intermediari finanziari e le compagnie di assicurazione, qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75% del valore nominale del credito, dovranno attuare una ripartizione della detrazione in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. Secondo il Governo si tratta di una misura volta a censurare l’eventuale acquisito di crediti originati dalle misure superbonus ad un corrispettivo inferiore al valore attualizzato del credito oltre certe soglie.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d’imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.
Quanto sopra non si applica ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate in via telematica da effettuare improrogabilmente entro il 31/12/2024.

Ripartizione detrazione in 10 anni. L’art. 4-bis del D.L. 39/2024 stabilisce al comma 4 la fruibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024, per Superbonus, Bonus barriere architettoniche 75% e Sismabonus.
Il successivo comma 5 prevede che quanto sopra si applica solo per la detrazione fruita dal contribuente originario, e non un invece per coloro che hanno acquisito il credito tramite cessione o sconto in fattura, i quali potranno (e dovranno) continuare a compensare le quote con la ripartizione annuale originariamente prevista (fatto salvo quanto descritto in precedenza per banche e intermediari).

RIDUZIONE ALIQUOTA BONUS CASA
L’art. 9-bis del D.L. 39/2024 prevede al comma 8 che per le spese agevolate ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R: 917/1986 (Bonus casa) dal 01/01/2028 al 31/12/2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis, l’aliquota di detrazione è ridotta al 30% (l’aliquota in questione è attualmente prevista al 50% e scenderà al 36% dal 2025 fino a tutto il 2027).

Dalla redazione