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12/03/2024

Procedura annullamento cessioni crediti bonus fiscali successive alla prima

Circolare Agenzia entrate 08/03/2024, n. 6/E: soluzioni operative da adottare nei casi in cui, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, la cessione sia stata accettata per errore oppure si intenda comunque annullarla. Ulteriori approfondimenti sulla cessione dei crediti.

Con la Circolare 08/03/2024, n. 6/E, l'Agenzia delle entrate - facendo seguito ai chiarimenti già forniti con la Circolare 06/10/2022, n. 33/E riferiti alle procedure per l'annullamento delle prime cessioni di crediti o sconti in fattura di bonus fiscali - indica le soluzioni operative da adottare nei casi in cui, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, la cessione sia stata accettata per errore oppure si intenda comunque annullarla.

La menzionata precedente Circolare 33/E/2022 reca infatti le istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette (su questo, si veda Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis, contributo aggiornato anche con le successive indicazioni fornite dalla Circolare 07/09/2023, n. 27/E).
Nel nuovo documento, invece, viene chiarito cosa fare nei casi in cui:
1* la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che invece intendeva rifiutarla;
2* il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla Piattaforma.

MODALITÀ PER IL RIFIUTO DELLA CESSIONE - Preliminarmente, l’Agenzia ribadisce di essere estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario, e che pertanto questi casi possono essere gestiti solamente in base a richiesta di entrambi i soggetti interessati.
Viene quindi messo a disposizione il modello per la “Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti”, da utilizzare per entrambe le casistiche sopra menzionate.
Il modello va sottoscritto digitalmente o con firma autografa da entrambi e inviato alla PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (se con firma autografa, allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori).
Nel caso di più cessioni successive, il rifiuto con queste modalità può essere richiesto solo dall’ultimo cessionario, d’intesa con il suo dante causa (cedente).

EFFETTI DEL RIFIUTO DELLA CESSIONE - Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare, e i crediti tornano nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione (se ancora nei termini di legge).
In caso di crediti non tracciabili (crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima del 01/05/2022 nonché dal 9 al 13/05/2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 - vedi Risoluzione 05/05/2022, n. 21/E), il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

APPROFONDIMENTI SULLA CESSIONE DEI CREDITI -  Si invita a consultare anche le ulteriori risorse:
* Cessione crediti bonus edilizi: responsabilità solidale del cessionario e condizioni per l’esonero
* Cessioni crediti bonus fiscali consentite dopo la conversione in legge del D.L. 11/2023
* Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis
* Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori se credito già compensato

Dalla redazione