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29/09/2023

Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori se credito già compensato

Interpello 28/09/2023, n. 440: applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso al caso in cui vi siano errori nelle comunicazioni di cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi, ma tuttavia il credito sia stato già accettato e compensato, rendendo inapplicabili le procedure ordinarie di annullamento.

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a Interpello 28/09/2023, n. 440, ha fornito chiarimenti in merito a una casistica di correzione errori nella cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali edilizi non gestibile tramite le ordinarie procedure messe a disposizione tramite la Circolare 06/10/2022, n. 33/E (vedi Cessione crediti bonus edilizi: correzione errori e remissione in bonis).
Infatti, in questo caso il credito era già stato accettato e compensato, e quindi era confluito nel sistema dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 471/1997, comma 4, dando luogo all’utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti.

Nel caso esaminato dall’Interpello, il contribuente ha riscontrato che le comunicazioni per la cessione dei crediti erano state effettuate con indicazione di importi più alti rispetto agli importi asseverati.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che in questo caso bisogna fare ricorso allo strumento del “ravvedimento operoso (art. 13 del D. Leg.vo 472/1997).
In particolare, sarà il cedente del credito a dover riversare le somme in eccesso mediante l'utilizzo del modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921 ed esponendo le somme a debito nella sezione “Erario”, colonna “importi a debito versati”, oltre agli interessi ­ a decorrere dalla data dell’avvenuta compensazione ­ e alla sanzione di cui all'art. 13 del D. Leg.vo 471/1997, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
Si tratta della soluzione che - in mancanza di chiarimenti ufficiali - era già stata ipotizzata dal “Bollettino” in apposito approfondimento sulla correzione degli errori nelle cessioni dei crediti, pubblicato nel n. 5/2023, alla cui lettura si rinvia per la verifica di tutte le altre casistiche possibili (vai su: https://www.legislazionetecnica.it/rassegne-periodiche).

Nel caso descritto, rimangono estranee al rapporto tra contribuente e Agenzia delle entrate le vicende del rapporto privatistico tra il cedente del credito e il cessionario (es. banca), in ordine all’eventuale recupero delle somme che in tal modo il cedente si troverebbe a sborsare.

Nell’Interpello 440/2023 in argomento, l’Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che il contribuente potrebbe evitare l’applicazione di interessi e sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.
Nel rammentare che se il credito non fosse ancora stato compensato ci sarebbe la possibilità di annullare la comunicazione, il caso è quindi applicabile se, nonostante ciò, il cessionario si rifiuti di accettare l’annullamento (l’Agenzia delle entrate non può intervenire annullando la comunicazione “d’ufficio”).

Nell'Interpello, l'Agenzia delle entrate fa riferimento al comma 5 dell'art. 13 del D. Leg.vo 471/1997, e cioè alla più grave fattispecie del credito "inesistente", e non invece (come forse più corretto nel caso esaminato), a quella meno grave del credito “non spettante”, che prevede sanzioni inferiori.
A tale proposito, la precedente risposta a Interpello 348/2023 (anch'essa consultabile qui in allegato) aveva viceversa lasciato intendere che l'errore commesso in buona fede e riscontrabile dal sistema fosse sanzionabile con la casistica del credito "non spettante", che prevede la sanzione del 30% invece di quella del 100%.
Si rinvia in tal senso all’art. 10-quater del D. Leg.vo 74/2000, comma 4, che distingue appunto tra:
* credito “non spettante”: il credito esistente ma utilizzato in misura superiore a quanto spettante oppure in violazione delle modalità di utilizzo previste;
* credito “inesistente”: il credito privo dei suoi presupposti costitutivi, la sua inesistenza non può essere riscontrata tramite controlli automatizzati o formali.

Dalla redazione