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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 23/12/2013, n. 31
L. R. Umbria 23/12/2013, n. 31
L. R. Umbria 23/12/2013, n. 31
- L.R. 29/07/2022, n. 13
- L.R. 12/04/2022, n. 6
- L.R. 04/04/2014, n. 5
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale. 2. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’articolo 117 della Costituzione |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale in materia di telecomunicazioni, si intende per: a) aree di rispetto di impianti radioelettrici: l’area compresa tra il perimetro dell’area di rispetto assoluto e il perimetro all’interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all’articolo 4, comma 2 della l. 36/2001; b) aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici: l’area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all’articolo 4, comma 2 della l. 36/2001; c) banda larga: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività; d) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelle forniti tramite le reti a banda larga; e) cloud computing: il modello per abilitare un |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione) |
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CAPO II - DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA E ULTRALARGA |
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Art. 6 - (Rete pubblica regionale)1. La rete pubblica regionale dell’Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall’insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ |
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Art. 8 - (Modalità e criteri per l’utilizzo del sottosuolo)1. Gli operatori di telecomunicazione che intendono realizzare infrastrutture di posa per la banda larga e ultralarga nel sottosuolo consultano il programma triennale e l’aggiornamento annuale dei l |
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Art. 9 - (Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture)1. Gli interventi realizzati nel territorio regionale riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere riguardanti il solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei ad ospitare la rete a fibra ottica per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a). |
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CAPO III - DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI |
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Art. 11 - (Oggetto e finalità) |
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Art. 13 - (Regolamenti comunali per l’installazione degli impianti radioelettrici)1. I comuni, singolarmente o in forma associata, possono adottare il regolamento comunale o intercomunale per l’installazione degli impianti radioelettrici. N17 2. Il regolamento di cui al comma 1 detta disposizioni per: a) l’uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico |
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Art. 14 - (Piani di rete e programmi di sviluppo)1. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici, nel rispetto del principio di leale collaborazione, trasmettono al comune e alle strutture dell |
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Art. 16 - (Procedure per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)1. L’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal D.Lgs. 259/2003, nonché dall’articolo 5 del D.Lgs. 207/2021. N22 2. Fermo restando il parere tecnico dell’A.R.P.A. ove previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1, il Comune è l’ente locale competente per le procedure di cui al medesimo comma 1. |
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Art. 17 - (Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici)1. Qualora l’impianto radioelettrico supera i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione |
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Art. 18 - (Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi)1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti radiotelevisivi a seg |
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Art. 19 - (Post-attivazione)1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell’articolo 16, entro sei mesi dall’attivazione dell’impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell’A. |
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CAPO V - INTERVENTI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI |
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CAPO VI - NORME FINALI, TRANSITORIE E CONTROLLO DI ATTUAZIONE |
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Art. 24 - (Norme regolamentari)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pres |
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Art. 25 - (Sanzioni)1. Chiunque installa, esercisce o modifica un impianto radioelettrico in assenza dei titoli legittimanti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 80.000,00 e alla cessazione immediata dell’impianto. 2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 15, comma 4 della l. 36/2001, l’inosservanza delle prescrizioni relative ai titoli legittimanti di cui all’articolo 16 e la non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dichiarati nelle asseverazioni di cui all’articolo 19, comma 1 |
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Art. 26 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 12 è autorizzata, per l’anno 2013, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all’unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 “Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni” (capitolo 6534 n.i. “Interventi di sostegno all’innovazione tecnologica dell’emittenza radiotelevisiva locale”). N43 2. Per l’attuazione degli interventi previ |
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Art. 27 - (Norme transitorie, finali e di prima applicazione) |
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Art. 28 - (Controllo di attuazione) |
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