Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 21 - (Banca dati regionale)
1. È istituita la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle altre strutture ubicate nel sottosuolo atte ad ospitare le infrastrutture stesse, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all’articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
2. La banca dati, gestita dalla Giunta regionale o da soggetto da essa incaricato, contiene l’ubicazione e la capacità delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti e della possibile razionalizzazione delle infrastrutture.
3. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento della banca dati, i soggetti pubblici e privati che realizzano impianti radioelettrici ed infrastrutture per le telecomunicazioni con contributo pubblico trasmettono i dati relativi ai medesimi impianti e infrastrutture alla Giunta regionale.
4. Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei soggetti pubblici ai fini della programmazione e del rilascio delle autorizzazioni di competenza, nonché dei soggetti privati, ferma restando la tutela della sicurezza delle reti.
5. Il catasto regionale degli impianti radioelettrici di cui all’articolo 11 della l.r. 9/2002 è aggiornato e coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati di cui al presente articolo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c).
6. Gli enti preposti al rilascio dei titoli legittimanti necessari per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, nonché per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga o per la modifica di quelle esistenti, adeguano la propria regolamentazione prevedendo, a carico dei soggetti realizzatori degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l’obbligo di trasmettere gli elaborati finali che consentano il rilevamento della reale consistenza dell’infrastruttura realizzata.
7. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione e l’aggiornamento della banca dati.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/12/2024
- Cambio della guardia tra bonus da Italia Oggi
- Per la sicurezza sul lavoro raddoppiano gli ispettori da Italia Oggi
- Impossibile affidare gratis la gestione di impianti sportivi da Italia Oggi
- Rush finale sulla progettazione da Italia Oggi
- Appalti integrati, tempi congrui da Italia Oggi
- Sempre possibile revocare il project financing da Italia Oggi