N55 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 4 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in coerenza con l’Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 e con l’Agenda digitale italiana, di cui all’articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in attuazione dell’articolo 5, comma 2 del d.lgs. 259/2003, detta disposizioni per la pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga ed ultra larga, al fine di garantire l’accesso di cittadini, imprese e altri operatori economici ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica anche per colmare il digital divide.

2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità di cui al comma 1 garantendo, in particolare, un’adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.”

Dalla redazione