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L. R. Marche 30/11/2023, n. 19

Norme della pianificazione per il governo del territorio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/07/2024, n. 16
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Titolo I - Principi e disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dell'ordinamento europeo e della normativa statale vigente questa legge reca la disciplina della pianificazione per il governo del territorio regionale, nel perseguimento delle seguenti finalità:

a) assicurare la tutela e la valorizzazione del territorio, del paesaggio, del suolo agricolo, del patrimonio culturale e del tessuto edilizio storico, costitutivi dell'identità marchigi

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Art. 2 - Soggetti della pianificazione

1. Le funzioni di pianificazione disciplinate da questa legge sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 anche mediante le loro forme associative nel rispetto de

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Art. 3 - Strumenti della pianificazione

1. La pianificazione per il governo del territorio regionale si articola in:

a) Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui al titolo II;

b) Piano territoriale regionale (PTR) di cui al titolo III;

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Art. 4 - Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale

1. Il procedimento di approvazione del PTR, del PTCP, del PUG e delle loro varianti si svolge con il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale (CeVI), attraverso la partecipazione delle amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di tutela del paesaggio alla conferenza di CeVI, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, trasparenza, semplificazione e leale collaborazione.

2. La conferenza di CeVI costituisce la sede nella quale le amministrazioni di cui al comma

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Art. 5 - Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale

1. Nell'esercizio delle funzioni di pianificazione di cui a questa legge la Regione, le Province e i Comuni, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, promuovono lo sviluppo sostenibile e assicurano la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

2. La sostenibilità ambientale degli strumenti di pianificazione di cui a questa legge è assicurata attraverso la VAS di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, nonché attraverso la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all'

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Art. 6 - Contrasto al consumo di suolo

1. In armonia con le politiche e gli indirizzi internazionali, europei e statali, nonché con il Piano della transizione ecologica e per la sicurezza energetica di cui al comma 3 dell'articolo 57-bis del d.lgs. 152/2006, finalizzati al bilancio del consumo di suolo pari a zero e nel rispetto della normativa sulla tutela delle acque e sulla gestione delle risorse idriche e della normativa sulla bonifica dei siti inquinati, questa legge persegue obiettivi di contrasto al consumo di suolo, quale risorsa unica, rara e non riproducibile, allo scopo di custodire e potenziare i valori naturali, paesaggistici, agricolo-produttivi del suolo e del territorio, di elevare la resilienza ai rischi, di contrastare il dissesto idro-geomorfologico e idraulico e i principali processi di degrado quali erosione, perdita di sostanza organica, contaminazione, salinizzazione, compattazione, impermeabilizzazione, perdita di bio-diversità e di tutelare e di potenziare i servizi ecosistemici, per garantire elevati livelli di protezione e qualità dell'ambiente e promuovere lo sviluppo sostenibile, utilizzando come parametro il bacino idrografico.

2. Ai fini di quest

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Art. 7 - Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi

1. Il quadro conoscitivo (QC) è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione dei contenuti degli strumenti di pianificazione di cui a questa legge, attraverso cui è fornita la rappresentazione organica e la valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il QC evidenzia, altresì, le problematiche prevalenti e indica le relazioni tra le stesse e i sistemi urbani e territoriali in cui sono presenti.

2. Per evitare duplicazioni nell'esercizio dell'attività di rappresentazione e di valutazione di cui al comma 1, la Regione, le Province e i Comuni predispongono il QC dei pro

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Titolo II - Pianificazione paesaggistica
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Art. 8 - Piano paesaggistico regionale - PPR

1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione, della Convenzione europea sul paesaggio e del d.lgs. 42/2004 e ferme restando le funzioni del Ministero della cultura ai sensi del medesimo decreto legislativo, i soggetti della pianificazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, e le altre amministrazioni pubbliche, che nell'ambito delle rispettive attribuzioni intervengono sul territorio, cooperano alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio quale componente essenziale ed espressione dell'identità del territorio regionale e informano la loro attività ai principi di uso consapevole, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

2. In attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal

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Art. 9 - Procedimento di approvazione del PPR

1. Il PPR è elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta un documento preliminare di piano, condiviso con il Ministero della cultura nell'ambito dei lavori di elaborazione del piano medesimo, contenente elementi conoscitivi e indirizzi generali e comprensivo del rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento preliminare, ferma restando l'applicazione della normativa statale vigente in materia di VAS, è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta gior

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Titolo III - Pianificazione regionale
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Art. 10 - Piano territoriale regionale - PTR

1. Il Piano territoriale regionale (PTR) definisce la strategia, gli obiettivi e gli indirizzi per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, per la programmazione economica e per le politiche settoriali regionali, assicurando nel contempo la tutela e la salvaguardia del territorio, la coesione, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale, tenendo conto delle strategie nazionali e europee.

2. In armonia con le strategie e le politiche europee e nazionali, nel rispetto del PPR e dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006

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Art. 11 - Procedimento di approvazione del PTR

1. Ai fini della formazione del PTR la Giunta regionale approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi, i criteri e le metodologie di impostazione del piano e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo ed è trasmesso alle Province e ai Comuni, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.

2. La Regione convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.

3. Partecipano alla conferenza di CeVI le Province che forniscono il loro contributo e rappresentano le loro valutazioni attraverso l'espressione di un parere facoltativo in seno alla confere

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Titolo IV - Pianificazione provinciale
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Art. 12 - Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione territoriale di livello intermedio tra la pianificazione regionale e quella comunale, che delinea gli obiettivi, gli elementi fondamentali e gli indirizzi di assetto e di sviluppo del territorio provinciale, con indicazione delle misure da attuare prioritariamente. Al PTCP si conformano i piani e i programmi di settore di competenza della Provincia e ad esso si rapportano gli strumenti di pianificazione comunale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Nel rispetto del PPR e dei piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.l

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Art. 13 - Procedimento di approvazione del PTCP

1. Ai fini della formazione del PTCP la Provincia approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi e i criteri di impostazione del piano e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione, con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.

2. La Provincia convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.

3. Fermi restando i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla prima riunione.

4. La Provincia, avvalendosi degli elementi acquisiti e tenuto conto degli esiti della prima conferenza di CeVI, redige il progetto preliminare del PTCP, corredato del rapporto ambientale VAS. Il progetto preliminare del PTCP è adottato con deliberazione del consiglio provinciale. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PTCP decorrono le misure di salvaguardia ivi indicate.

5. Il progetto preliminare del PTCP, unit

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Titolo V - Pianificazione comunale
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Capo I - Pianificazione urbanistica con funzione strutturale e regolativa
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Art. 14 - Piano urbanistico generale unico - PUG

1. La pianificazione urbanistica comunale è esercitata attraverso atti con funzione strutturale e strategico-previsiva, regolativa e operativa.

2. La funzione strutturale e strategico-previsiva e la funzione regolativa sono svolte attraverso il Piano urbanistico generale unico (PUG), cui corrispondono rispettivamente al suo interno la componente strutturale e strategico-previsiva, di seguito componente strutturale, e la componente regolativa.

3. La funzione operativa è svolta attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 16.

4. Il PUG è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del PPR, si adegua ai piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 ed è formato in coerenza con il PTR, il PTCP, i piani e i programmi di settore degli altri livelli istituzionali, recependone altresì gli eventuali contenuti prescrittivi.

5. La componente strutturale del PUG esprime le finalità e gli obiettivi di governo del territorio comunale e ne individua gli esiti attesi, in termini di prestazioni, qualità ed effetti a livello paesaggistico, storico-culturale, territoriale, ambientale, urbanistico, economico e sociale. Essa configura le scelte e le previsioni di assetto e di sviluppo del territorio orientate prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale, al contrasto al consumo di suolo e alla sostenibilità dello sviluppo, degli usi e delle trasformazioni.

6. Ai fini di cui al comma 5, la componente strutturale:

a) contiene l'inquadramento e l'interpretazione strutturale del territorio, del suo sistema insediativo-infrastrutturale e di quello agricolo-ambientale, attraverso il QC e l'analisi dei caratteri fisici, ambientali, geomorfologici, socio-economici, paesaggistici e culturali da tutelare e valorizzare assicurando il rispetto della biodiversità;

b) recepisce i vincoli ricognitivi previsti da leggi, dalla pianificazione paesaggistica, dai piani territoriali e settoriali, nonché gli eventuali altri valori territoriali meritevoli di tutela;

c) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo, perimetra il territorio urbanizzato e definisce la soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto di quanto stabilito dal PTR e dal PTCP ai sensi dell'articolo 6;

d) rappresenta le esigenze di sviluppo delle attività produttive e terziarie, degli insediamenti abitativi, dei servizi e della mobilità, delle attrezzature e degli spazi della città pubblica;

e) indica le scelte relative al sistema insediativo-infrastrutturale e al sistema agricolo-ambientale, alle direttrici di sviluppo sostenibile, di conservazi

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Art. 15 - Procedimento di approvazione del PUG

1. Ai fini della formazione del PUG, il Comune con deliberazione del Consiglio comunale approva un documento programmatico che individua le finalità, gli obiettivi generali, gli esiti attesi e i criteri di impostazione del PUG medesimo e comprende il QC e il rapporto preliminare VAS di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006. Il documento programmatico è reso pubblico nei modi più idonei ad assicurare adeguate forme di informazione e partecipazione con le modalità e i tempi, comunque non inferiori a trenta giorni, indicati nel documento medesimo, anche ai fini dei lavori della conferenza di CeVI e dell'eventuale integrazione dei suoi contenuti.

2. Il Comune convoca la prima conferenza di CeVI per la presentazione e la valutazione del documento programmatico e per lo svolgimento della fase di consultazione preliminare ai fini della VAS.

3. Fermi restando i termini di cui all'articolo 13 del d.lgs. 152/2006, la prima conferenza di CeVI conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla prima riunione, salvo proroga di non oltre trenta giorni disposta con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto.

4. Il Comune, avvalendosi degli elementi acquisiti e tenuto conto degli esiti della prima conferenza di CeVI, redige il progetto preliminare del PUG, corredato del rapporto ambientale VAS e della documentazione di cui al comma 22 dell'articolo 14. Il progetto preliminare del PUG è adottato con deliberazione del consiglio comunale.

5. Dalla data di adozione del progetto preliminare del PUG

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Capo II - Sviluppo operativo e gestione della pianificazione
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Art. 16 - Pianificazione urbanistica con funzione operativa

1. La funzione operativa della pianificazione urbanistica comunale è finalizzata allo sviluppo operativo e progettuale della componente strutturale del PUG che ne esprime la possibile attivazione. Essa riguarda esclusivamente le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di rigenerazione urbanistica e di rigenerazione territoriale di cui all'articolo 25 ed è realizzata in coerenza con la componente strutturale medesima ai sensi del comma 7 dell'articolo 14.

2. La pianificazione urbanistica di cui al comma 1 si esplica attraverso piani urbanistici esecutivi a iniziativa pubblica e a iniziativa privata (PUE), nonché attraverso accordi operativi (AO) conclusi con soggetti privati al fine di recepire proposte di sviluppo operativo del PUG ai sensi e nel rispetto dell'articolo 11 della legge 241/1990.

3. Nei casi di particolare complessità o che comportino una specifica attività di inquadramento territoriale e di coordinamento degli interventi e ferma restando la coerenza con il PUG di cui al comma 1, il Comune può predisporre ed approvare un Programma operativo (PO) di durata non superiore a dieci anni da attuare attraverso i PUE e gli AO, i quali a loro volta sono eseguiti nel rispetto dei relativi termini di durata di cui al comma 5, anche oltre il termine decennale del PO medesimo. Il PO, se previsto, corredato della documentazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, è adottato con deliberazione consiliare che ne attesta la coerenza con il PUG; è pubblicato nel sito istituzionale del Comune ed è trasmesso alla Regione, alla Provincia territorialmente competente e al Ministero della Cultura; per quarantacinque giorni possono essere presentate osservazioni valutate le quali il consiglio comunale approva il PO.

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Art. 17 - Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione, nonché ai fini della consultazione preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS o per la VAS, copia delle proposte di PUE e di AO è pubblicata nel sito istituzionale dell'amministrazione e depositata presso la sede comunale per consentire a chiunque di prenderne visione e fornire contributi in relazione sia agli aspetti urbanistici sia a quelli ambientali.

2. Il Comune può promuovere in ogni caso, anche in ragione della rilevanza e della complessità delle previsioni dello strumento che intende approvare, forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini, di altre pubbliche amministrazioni, di associazioni e comitati, anche attraverso incontri preliminari, per fornire informazioni sul progetto e acquisire ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio.

3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, il Comune può promuovere la presentazione di proposte di AO attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali sono evidenziati gli obiettivi e le finalità da perseguire nello sviluppo operativo delle previsioni del PUG. A tale scopo il Comune può fornire indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo da osservare nella predisposizione della proposta.

4. Alla consultazione preliminare di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, anche nelle forme della conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14 della le

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Art. 18 - Consorzi di proprietari e comparti edificatori

1. La proposta di PUE a iniziativa privata può essere presentata al Comune dai proprietari riuniti in consorzio rappresentanti almeno la maggioranza assoluta del valore degli immobili ricompresi nell'ambito interessato, calcolata in base all'imponibile catastale, previo invito rivolto agli altri proprietari.

2. Il Comune informa tempestivamente della presentazione della proposta i restanti proprietari rappresentanti la minoranza ai fini dell'eventuale sottoscrizione della medesima, previa adesione a

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Art. 19 - Concorsi di progettazione e di idee

1. Anche al fine di favorire interventi di rigenerazione urbana e territoriale e la loro qualità progettuale, i Comuni possono promuovere il ricorso a concorsi di progettazione e di id

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Capo III - Principio di perequazione e città pubblica
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Art. 20 - Perequazione urbanistica

1. La pianificazione urbanistica comunale privilegia la perequazione urbanistica, quale principio, metodo e tecnica operativa per:

a) evitare disparità di trattamento tra proprietà immobiliari che si trovano in analoghe condizioni di fatto e di diritto e realizzare l'indifferenza delle proprietà medesime rispetto alle scelte di pianificazione urbanistica, attraverso l'equa ripartizione dei benefici e degli oneri che da essa derivano;

b) assicurare la realizzazione e la qualificazione della città pubblica, comprensiva delle infrastrutture e dell'edilizia residenziale pubblica, in relazione allo sviluppo della città privata, quale com

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Art. 21 - Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica

1. Le dotazioni urbanistiche e territoriali costituiscono il complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono a realizzare la città pubblica per le finalità di cui all'articolo 1. Ferma restando la normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, le dotazioni urbanistiche e territoriali sono reperite di norma mediante la perequazione urbanistica di cui all'articolo 20, anche attraverso la costituzione di diritti d'uso pubblico.

2. La pianificazione urbanistica comunale assicura il reperimento di aree e attrezzature per la realizzazione delle dotazioni urbanistiche e territoriali di cui a questo articolo, ai fini del perseguimento di obiettivi di accessibilità universale e di fruibilità delle aree pubbliche, di contrasto al consumo di suolo, di permeabilità dei suoli, di miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecosistemica delle aree verdi, di supporto alla mobilità sostenibile, di qualità e riconoscibilità dello spazio pubblico nel paesaggio urbano, di sostenibilità energetica e idrica e di edilizia residenziale pubblica nel rispetto del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n.

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Capo IV - Procedimenti speciali di variante

 

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Art. 22 - Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

1. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, ove intenda promuovere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 un accordo di programma che comporti variazione del PUG, convoca una conferenza preliminare delle amministrazioni interessate.

2. La proposta di accordo è corredata dal progetto, nonché dagli elaborati di natura ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS o della procedura di VAS.

3. L'espressione dell'assenso preliminare all'accordo da parte dei rappresentanti dei soggetti partecipanti è preceduta da una determinazione dell'organo competente.

4. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di un consenso unanime dei soggetti partecipanti all'accordo, acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque

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Art. 23 - Varianti mediante SUAP

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nei casi in cui il PUG non individui, rispettivamente nella componente strutturale e nella componente regolativa, ambiti vocati o aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o gli ambiti o le aree individuati siano insufficienti rispetto alle esig

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Capo V - Disposizioni per il territorio rurale
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Art. 24 - Disciplina del territorio rurale

1. La pianificazione del territorio rurale ai diversi livelli istituzionali è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari e silvo-pastorali, riconoscendone e salvaguardandone le differenti vocazionalità, le qualità paesaggistiche e ambientali, inclusi gli edifici di valore storico-architettonico, culturale, identitario e documentario che connotano il territorio rurale.

2. Nel rispetto del PPR la componente strutturale del PUG individua nel sistema agricolo-ambientale il territorio rurale e lo ripartisce nei seguenti ambiti agricoli in relazione alla funzione produttiva e ai caratteri ambientali e paesaggistici:

a) ambiti agricoli per lo sviluppo dell'agricoltura, delle attività di trasformazione agroalimentare dei prodotti agricoli e del turismo agro-gastronomico, individuati considerando la caratterizzazione economica del territorio in

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Capo VI - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e territoriale
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Art. 25 - Rigenerazione urbana e territoriale

1. Gli strumenti di pianificazione di cui a questa legge sono finalizzati prioritariamente alla rigenerazione urbana e territoriale, quale modalità integrata di governo del territorio per il contrasto al consumo di suolo, la riqualificazione dei sistemi insediativi e infrastrutturali esistenti e per l'eliminazione di situazioni di degrado. La rigenerazione urbana e territoriale si realizza attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idro-geomorfologico, di qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitazione, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e pubblica.

2. Gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale sono individuati e attuati in conformità ai regimi di tutela previsti dal d.lgs. 42/2004 e nel rispetto del PPR.

3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la rigenerazione urbana interessa edifici o gruppi di edifici, sia pubblici che privati, spazi, servizi e infrastrutture in aree urbane ed è diretta a elevarne la qualità ambientale, urbanistica e architettonica e ad accrescerne l'attrattività e la vivibilità, anche attraverso diverse funzioni e nuovi usi, compresi quelli temporanei, assicurando in particolare:

a) il miglioramento o l'adeguamento sismico;

b) l'efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) il risparmio idrico;

d) il miglio

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Art. 26 - Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana

1. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 25, il PUG può prevedere la riduzione del contributo straordinario di cui alla lettera d-ter) del comma 4 dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica in variante del PUG medesimo.

2. In aggiunta alla riduzione prevista dal comma 4-bis dell'articolo 17 del d.p.r. 380/2001

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Titolo VI - Perequazione territoriale e accordi territoriali
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Art. 27 - Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione di principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli eff

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Art. 28 - Accordi territoriali

1. La Regione e le Province possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione delle scelte strategiche e degli assetti territoriali del PTR e dei PTCP, di politiche di intervento di livello sovracomunale, per la perequazione territoriale, per la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale e per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale

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Titolo VII - Altre disposizioni in materia di governo del territorio
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Capo I - Disposizioni in materia di paesaggio
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Art. 29 - Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali per il paesaggio

1. La Commissione regionale per il paesaggio è istituita ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004 con il compito di proporre:

a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 140 del medesimo d.lgs. 42/2004;

b) la verifica e l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare o siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene, ovvero nei casi di incerte

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Art. 30 - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 133 del d.lgs. 42/2004, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, con funzioni di studio, di raccolta dati, di proposta per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, nonché di monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica. L'Osservatorio regionale collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, gli enti locali, gli enti parco e il Ministero della cultura ai fini della conservazione e della valorizzazione del paesaggio.

2. I componenti dell'Osservatorio del paesaggio di cui al comma 1 sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla l.r. 34/1996, sulla base di requisiti professionali fissati dalla Giunta regionale medesima con apposita deliberazione.

3. Con

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Capo II - Disposizioni in materia di assetto idrogeologico del territorio
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Art. 31 - Verifica di compatibilità idraulica

1. Ferme restando la disciplina prevista dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e le misure di prevenzione per le aree a rischio, per le aree non comprese in detti piani gli strumenti di pianificazione e le loro varianti, da cui derivi una trasformazio

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Titolo VIII - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 32 - Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione dell'articolo 7, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 90.000,00 a carico della Missione 8 “Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio” dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025, di cui euro 40.000,00 al Titolo 01 ed euro 50.000,00 al Titolo 02.

2. Per l'attuazione dell'articolo 9, in sede di prima applicazione, è autorizzata per l'anno 2024 la spesa massima complessiva di euro 80.000,00 a carico della Missione 8 “Asse

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Art. 33 - Norme transitorie

1. All'esito della procedura di verifica e adeguamento del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) in attuazione dell'intesa con il Ministero della cultura sottoscritta ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 42/2004, il piano adeguato con valore di PPR (qui di seguito PPR) è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, sulla base dell'accordo con il Ministero medesimo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Si applica il procedimento di cui all'articolo 9 di questa legge.

2. La formazione del PTR è avviata dalla data di entrata in vigore di questa legge e il piano è approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale entro sei mesi dalla data di approvazione del PPR.

3. I PTCP sono approvati dalle Province entro sei mesi dall'approvazione del PTR.

4. I PUG sono approvati dai Comuni entro ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP e in ogni caso non oltre quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Fino alla data di entrata in vigore del PPR resta fermo il PPAR vigente.

6. Fino alla data di entrata in vigore del PTR resta fermo il Piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei PTCP restano fermi i piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti.

8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).

9. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti, nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge.

10. Continuano, altresì, ad applicarsi gli atti regionali di indirizzo e gli atti finalizzati all'applicazione delle disposizioni abrogate che risultano compatibili con le disposizioni di questa legge, fino all'applicazione dei corrispondenti atti attuativi della medesima.

11. La Commissione regionale e le Commissioni locali per il paesaggio già costituite alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a operare fino alla naturale scadenza, secondo le disposizioni della legge regionale 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e i relativi provvedimenti attuativi. Nelle more dell'approvazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 10 dell'articolo 29, per la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella medesima l.r. 34/2008, anche se abrogata da questa legge.

12. Fatta salva l'applicazione della normativa statale vigente, nonché la possibilità di varianti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con le procedure di cui alla l.r. 34/1992, fino all'adozione dei PUG e comunque non oltre il termine di quarantotto mesi di cui al comma 4, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui al PPR che

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Art. 34 - Norme finali e modifiche alla l.r. 6/2007

1. La Giunta regionale approva gli atti di cui agli articoli:

a) 24, comma 7, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;

b) 5, comma 7, 7, comma 7, 30, commi 10 e 11, e 31, comma 5, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;

c) 6, comma 9, 29, comma 10, 30, commi 2 e 3 e articolo 33, comma 30, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge;

d) 28, comma 6, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di

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Art. 35 - Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), ad eccezione delle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 3 e della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5;

b) 24 febbraio 1997, n. 18 (Modifica della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

c) 16 agosto 2001, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

d) 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

e) 16 dicembre 2005, n. 34 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

f) 27 novembre 2008, n. 34 (Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

g) 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile);

h) 30 novembre 2009, n. 29 (Modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”);

i) 21 dicembre 2010, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”);

l) 21 gennaio 2011, n. 2 (Modifica alla Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”);

m) 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al f

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Art. 36 - Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

 

La presente legge regionale è pubblicata nel boll

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