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Regolam. R. Marche 08/08/2012, n. 6

Attuazione della Legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile").
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Il Presidente della Giunta regionale

Il Presidente della Giunta regionale


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Capo I - Disposizioni generali per il PORU
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 R (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difende

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Art. 2 - (Definizioni e criteri ordinatori per l’attuazione della Legge)

1. Ai fini dell’attuazione della Legge e del presente regolamento, si applicano le definizioni che seguono. A) “Qualità urbana” (articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge). È l’esito complessivo di un insieme di azioni finalizzate a migliorare la città e il territorio, a diminuire i rischi geologici, incrementando e potenziando le dotazioni urbane, e quindi a soddisfare le aspettative di benessere e di salute dei cittadini. La qualità urbana è obiettivo fondante del PORU e dei progetti in esso previsti ed è definibile attraverso un insieme di componenti quali:

1) qualità architettonica degli elementi fisici - edifici, piazze, strade, parchi, ecc. - e delle loro relazioni, fisiche e funzionali, che insieme costituiscono il disegno urbano (articolo 3, comma 2, della Legge). La qualità urbana è dipendente, innanzitutto, dalla qualità della progettazione e della realizzazione degli elementi architettonici e delle loro relazioni, in funzione dell’assetto fisico ed idrogeologico del territorio, dallo stato di conservazione e di valorizzazione delle dotazioni urbane e del patrimonio storico artistico ed ambientale come elemento d’identità del tessuto urbano;

2) dotazione e qualità di aree e servizi pubblici e dotazione territoriale (articolo 3, comma 4, e articolo 4 della Legge): oltre alle dotazioni impiantistiche e ai servizi per gli abitanti, comprende anche il complesso degli spazi pubblici presenti all’interno degli insediamenti urbani e nei quali si svolgono le attività di relazione, ricreazione e socializzazione: piazze, strade, marciapiedi, piste ciclabili, giardini, parchi-gioco, parchi urbani, ecc. Una adeguata offerta di tali spazi e attrezzature pubbliche o di pubblico interesse è fattore fondamentale per la determinazione della qualità urbana delle città moderne.

A titolo esemplificativo fanno parte della dotazione urbana e territoriale:

2.1) le infrastrutture primarie necessarie per urbanizzare un sito, cioè per renderlo utilizzabile per funzioni urbane (strade, fognature, rete di distribuzione dell’acqua ecc);

2.2) le attrezzature, opere e spazi pubblici attrezzati necessari per l’erogazione dei servizi (articolo 3 del D.M. 1444/1968 R);

2.3) le dotazioni ecologiche-ambientali, cioè gli spazi, opere e interventi finalizzati a migliorare la qualità ecologica e ambientale degli ambienti urbani:

3) qualità funzionale, consistente nell’efficienza delle funzioni urbane e nell’adeguato soddisfacimento delle prestazioni richieste dagli abitanti, con particolare riferimento alla mobilità pubblica, alla decongestione de

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Art. 3 - (Indirizzi per l’individuazione delle aree interessate dal PORU)

Preliminarmente alla redazione del PORU, ai sensi dell’articolo 2 della Legge, con deliberazione del Comune, vengono definiti la strategia di riqualificazione urbana e paesaggistica e gli obiettivi di qualità urbana ed

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Capo II - Contenuti e procedure del PORU
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Art. 4 - (Pubblicazione dell’atto di individuazione delle aree)

Il Comune dà notizia dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 3 mediante avviso pubblicato sull’albo pretorio on-line. Della pubblicazione dell&rs

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Art. 5 - (Avvisi e manifestazioni di interesse)

Gli avvisi di cui all’articolo 4 non impegnano in nessun modo l’amm

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Art. 6 - (Requisiti delle manifestazioni di interesse)

1. Le manifestazioni di interesse:

a) devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nell’atto del Comune di individuazione delle aree;

b) devono essere coerenti con gli obiettivi e con i contenuti generali degli strumenti urbanistici comunali;

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Art. 7 - (Contenuto delle manifestazioni di interesse)

La manifestazione d’interesse deve prevedere almeno:

a) lo stato di fatto relativo a:

1) individuazione dei soggetti proponenti;

2) localizzazione delle aree e degli immobili su cartografia aerofotogrammetrica;

3) stralcio del PRG vigente o di eventuali strumenti urbanistici at

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Art. 8 - (Valutazione delle manifestazioni di interesse)

1. Le manifestazioni di interesse sono soggette a valutazione anche comparativa da parte del Comune, in conformità con i criteri indicati nell’avviso, tenendo conto di quelle più idonee a soddisfare gli obiettivi definiti per la redazione del PORU nell’atto di individuazione delle aree di cui all’articolo 2 della Legge.

Le valutazioni del Comune e le relative motivazioni sono riporta

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Art. 9 - (Contenuti ed elaborati del PORU)

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della Legge il PORU ha valore di piano attuativo di cui alla legge regionale 34/1992, con validità non superiore a dieci anni. Costituiscono obiettivo e criterio ordinatore per la redazione del PORU l’incremento - rispetto agli standard minimi di legge - e la riqualificazione dei beni pubblici di base e delle dotazioni urbane e territoriali.

Il PORU individua gli ambiti territoriali interessati dalla trasformazione nei quali sono ricomprese le singole aree di cui all’articolo 3, comma 3, della Legge.

Il PORU è composto dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni dello strumento urbanistico generale con riferimento alle aree interessate e alle parti urbane limitrofe, corredata dai seguenti allegati:

1) le analisi e le ricerche svolte finalizzate al miglioramento della qualità della città e del paesaggio, alle prestazioni ecologico-ambientali ed energetiche degli insediamenti esistenti e di nuova previsione, alla verifica delle condizioni locali incidenti sulla fattibilità economico-finanziaria del PORU, alla conformità con il PPAR, il PAI e il PTC; l’esistenza di vincoli storici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici o altre limitazioni normative che gravano sull’area a cui dovranno corrispondere apposite misure di salvaguardia, prevenzione e mitigazione nelle previsioni del PORU;

2) le aree da destinare alle opere ed ai servizi pubblici o di interesse pubblico nonché la verifica, riferita all’intero PORU o ai singoli ambiti territoriali interessati dalla trasformazione, del rispetto degli standard minimi di legge calcolati in re

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Art. 10 - (Modalità attuative del PORU)

1. Il PORU definisce le diverse modalità attuative in relazione alla diversità delle dimensioni, delle caratteristiche e della complessità delle singole aree e degli ambiti territoriali interessati dalla trasformazione, secondo quanto di seguito specificato:

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Art. 11 - (Varianti al PORU)

1. Possono essere apportate varianti al PORU già esecutivo con le stesse procedure di cui agli articoli 2 e 3 de

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Art. 12 - (Accordi intercomunali per il coordinamento dei PORU)

1. Ai fini del coordinamento delle azioni previste dall’articolo 5 della Legge, il Presidente della Regione, o il Presidente della Provincia, o il Sindaco, in relazione all’interesse pubblico prevalente, può promuovere un accordo per la contestuale e coordinata definizione o variazione dei PORU comunali relativi ad aree limitrofe appartenenti a due o più Comuni.

2. L’accordo di cui al comma 1 deve garantire il rispetto delle finalità della Legge e deve avere il consenso di tutte le amministrazioni interessate espresso con le modalità e secondo le procedure previste nei successivi commi.

3. Il soggetto promotore avvia il procedimento comunicando agli altri enti interes

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Capo III - Perequazione e compensazione
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Art. 13 - (Linee guida generali per l’applicazione della perequazione al PORU)

1. Le linee guida previste dal presente capo riguardano l’applicazione del modello di perequazione nell’ambito dei PORU che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge, possono prevedere incentivi consistenti in incrementi edificatori, in aggiunta a quanto indicato dal piano regolatore vigente.

2. Il PORU può essere formato da più interventi unitari denominati “ambiti territoriali intere

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Art. 14 - (Linee guida per l’individuazione nel PORU del plusvalore generato dalla trasformazione)

1. Ai fini dell’applicazione della perequazione da parte del PORU il valore di mercato dell’area è articolato in:

a) valore di mercato ante, che rappresenta il valore di mercato prima della trasformazione riferito allo stato di fatto e di diritto dell’area, espressione quindi della edificabilità intrinseca;

b) valore di mercato post, che rappresenta il valore di mercato dopo la trasformazione riferito allo stato dell’area trasformata, espressione quindi della edificabilità aggiuntiva, come definita dal comma 4 dell’articolo 13 ai fini della perequazione.

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Art. 15 - (Linee guida per la quantificazione degli oneri connessi ai diritti edificatori attribuiti con il PORU)

1. La quantificazione degli oneri indicati dall’articolo 7, comma 2, della Legge, anche articolati per ambiti territoriali interessati dalla trasformazione, viene determinata dal Comune per l’intero PORU in coerenz

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Art. 16 - (Compensazione)

1. La compensazione urbanistica prevista dall’articolo 8 della Legge è finalizzata a favorire la riqualificazione urbana del territorio nel caso di area gravata da vincolo espropriativo e non ricompresa nelle aree oggetto di perequazione, nonché la delocalizzazione di edifici che risultano incongrui rispetto alle previsioni e alle finalità dello strument

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Capo IV - Norme finali per l’applicazione della Legge
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Art. 17 - (Criteri e condizioni per l’applicazione dell’art. 4 della Legge)

1. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge i Comuni possono acquisire immobili o corrispettivi economici (ed. “monetizzazione”) in luogo delle ulteriori aree da destinare a standard derivanti dalle volumetrie in aumento e dai cambi di destinazione introdott

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Art. 18 - (Ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione della Legge)

1. Al fine di una omogenea applicazione sul territorio regionale dell’articolo 11 della Legge, coerentemente con le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge stessa, devono essere osservati i seguenti criteri:

a) ferme restando le modalità di calcolo di cui al comma 2, dell’art. 11, della Legge, l’ulteriore espansione di area edificabile, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), si intende riferita alle zone C e

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