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L. R. Marche 04/10/2004, n. 18

Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale attuazione della direttiva 96/82/CE.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/11/2023, n. 19
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Finalità)

1. La presente legge disciplina, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legisl

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Art. 2 - (Funzioni regionali)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 9 e 10;

b) l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi;

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Art. 3 - (Funzioni provinciali)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) l'elaborazione, approvazione ed attuazione dei piani di emergenza esterni, di cui all'articolo 6;

b) la definizione, nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento (PTC), di cui all'

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Art. 4 - (Funzioni comunali)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative concernenti:

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Art. 5 - (Piano regionale di intervento)

1. La Giunta regionale con apposita deliberazione individua e perimetra le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee-guida statali previste dall'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto.

2. I gestori degli stabilimenti ubicati in tali aree e soggetti agli obblighi di

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Art. 6 - (Piano di emergenza esterno)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla pubblicazione delle linee-guida previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto, predispone l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto per i quali è necessario redigere i piani di emergenza esterni, da approvare secondo i seguenti criteri di priorità:

a) quantità di sostanze o preparati pericolosi in essi depositati, tenuto conto in particolare della loro tossicità o della loro suscettibilità a dare origine ad emissione di sostanze tossiche in caso di incidenti;

b) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristi

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Art. 7 - (Sistema informativo regionale)

1. Il sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'

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TITOLO II - Procedure
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Art. 8 - (Commissione tecnica regionale)

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita la Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente rilevante, di seguito denominata "Commissione", costituita da:

a) ispettore regionale dei vigili del fuoco per le Marche;

b) tre funzionari tecnici del CNVVF in servizio nella Regione Marche, di cui almeno due con funzione di comandante, designati dall'ispettore regionale dei vigili del fuoco;

c) tre

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Art. 9 - (Stabilimenti esistenti soggetti a rapporto di sicurezza)

1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto invia il rapporto di sicurezza e relativi riesami di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8 del medesimo decreto entro i termini previsti dalla Regione, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, alla direzione generale dell'ARPAM ed alla Commissione, la quale provvede all'istruttoria tecnica ai sensi dell'articolo 21 del decreto formulando le proprie conclusioni con una relazione tecnica, che invia alla Regione.

2. I rapporti di sicurezza già inviati ai sensi dell'

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Art. 10 - (Nuovi stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza e modifiche)

1. Per la realizzazione di nuovi stabilimenti destinati a contenere le sostanze pericolose di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto e per le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 9 agosto 2000, il soggetto interessato trasmette alla Regione, alla direzione generale dell'ARPAM ed alla Commissione il rapporto preliminare di sicurezza.

2. La Commissione provvede all'istruttoria tecnica ed esprime le proprie valutazioni in merito, in ordine al rilascio del nulla-osta di fattibilità eventualmente condizionato, mediante una relazione tec

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Art. 11 - (Stabilimenti soggetti ad altri obblighi)

1. I gestori tenuti alla presentazione della sola notifica di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ed all'invio delle informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto, trasmet

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Art. 12 - (Raccordo con la Valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. I progetti di nuovi stabilimenti sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia, dopo il conseguimento del nulla-osta di fattibilità previsto dall'articolo 10, comma 3. A tal fin

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Art. 13 - (Informazioni sulle misure di sicurezza)

1. Il Comune ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica, porta tempestivamente a conoscenza della popolazione interessata, nelle forme e con modalità più adeguate, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto e relative all'allegato V all

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Art. 14 - (Consultazione della popolazione)

1. Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche, di cui all'articolo 10, la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 12 dello ste

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Art. 15 - (Misure di controllo)

1. L'ARPAM effettua le verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del decreto in collaborazione con l'ispettorato regionale dei vigili del fuoco, nonché altri enti la cui competenza sia ritenuta necessaria ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto ed all'articolo 5 della l.r. 60/1997. Gli oneri relativi sono posti a carico dei gestori; fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto, si applica i

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Art. 16 - (Sanzioni amministrative)

1. La violazione dell'obbligo di trasmissione alla Regione dello studio di sicurezza integrato, previsto dall'articolo 5, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 a euro 61.974,83. La sanzione è ridotta ad un quinto se la trasmissione dello studio di sicurezza integrato viene effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso articolo 5, comma 2.

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TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 17 - (Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione

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Art. 18 - (Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto o in contrasto con la presente legge, si applicano le disposizioni del

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Art. 19 - (Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998,  agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 2004, si provvede con le risorse f

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