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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 17/06/2008, n. 14
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- L.R. 30/11/2023, n. 19
- L.R. 20/04/2015, n. 17
- L.R. 27/12/2012, n. 45
- L.R. 26/03/2012, n. 3
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella realizzazione delle opere edilizie pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei p |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge, sono definiti interventi di edilizia sostenibile, comunemente indicata anche come edilizia naturale, ecologica, bioetica-compatibile, bioecologica, bioedilizia, gli interventi nell'edilizia pubblica e privata che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono progettati, realizzati e gestiti secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale e di sviluppo sostenibile, in modo tale da soddisfare le necessità del presente senza compromettere quelle delle future |
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Art. 3 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)1. Negli interventi di edilizia sostenibile da realizzare in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7 è previsto l'uso di m |
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Art. 4 - (Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni)1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) redazione di un capitolato tipo prestazionale e di un prezzario per la realizzazione degli interventi oggetto della presente legge, in base ai criteri elencati nell'articolo 3; b) approvazione del sistema di certificazione energetico-ambientale di cui all'articolo 6 ed effettuazione dei relativi controlli; c) approvazione delle linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici di cui all'articolo 7; |
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Art. 5 - (Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici)1. N4 I piani generali ed i piani attuativi di cui alla l.r. 34/1992 comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana di cui alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riq |
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Art. 6 - (Certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici)1. La certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici è un sistema di procedure finalizzato a valutare sia il progetto sia l'edificio realizzato, utilizzando le modalità e gli strumenti di cui all'articolo 7. |
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Art. 7 - (Linee guida)1. La Giunta regionale approva, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 192/2005, le linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici. 2. Le linee guida, relative agli edifici residenziali e non residenziali, contengono il sistema di valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi di edilizia sostenibile. Tale sistema è finalizzato, in particolare, a certificare il livello di sostenibilità degli interventi edilizi anche ai sensi dell' |
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Art. 8 - (Calcolo dei parametri edilizi) |
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Art. 9 - (Contributi regionali)1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione concede contributi: a) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di edifici sostenibili, in misura proporzionale al livello di sostenibilità raggiunto e comunque non superiore alla percentuale massima stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e dei relativi programmi di settore. Per la valutazione dei costi ammissibili si tiene conto del prezzario regionale predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a); b) a soggetti pu |
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Art. 10 - (Altri incentivi)1. I Comuni, in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, possono prevedere a favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui ag |
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Art. 11 - (Sportello informativo)1. Ai fini della diffusione della conoscenza dei criteri di sostenibilità energetico-ambientale, nonché ai fini del rilascio della |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. I soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui all'articolo 6 decadono dall'accreditamento nel caso vengano meno i requisiti stabiliti |
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Art. 13 - (Clausola valutativa)1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza almeno biennale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno dell'edilizia sostenibile che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti: a) tipologia e entità dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 9, comma |
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Art. 14 - (Disposizioni finali e transitorie)1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il d.lgs. 192/2005. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale: a) adotta le linee guida di cui all'articolo 7 per gli edifici residen |
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Art. 15 - (Disposizioni finanziarie)1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita a decorrere dall'anno 2009 con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio. |
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