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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 16/10/2023, n. 13
L. R. Umbria 16/10/2023, n. 13
L. R. Umbria 16/10/2023, n. 13
L. R. Umbria 16/10/2023, n. 13
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TITOLO I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La Regione, in armonia con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), ed ai sensi dell’ |
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TITOLO II - Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni |
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Art. 2 - Organizzazione del sistema integrato1. Il sistema integrato è composto dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia. 2. I servizi educativi per l’infanzia di cui al comma 1 sono articolati in: a) nidi e micronidi d’infanzia; |
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Art. 3 - Nidi e micronidi d’infanzia1. Il nido e il micronido d’infanzia, che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi di età, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in re |
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Art. 4 - Sezioni primavera1. Le sezioni primavera di cui all’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposiz |
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Art. 5 - Servizi integrativi1. I servizi integrativi concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini d |
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Art. 6 - Poli per l’infanzia1. I poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel ri |
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Art. 7 - Scuole dell’infanzia statali e paritarie1. Le scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 1 del decreto leg |
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Art. 8 - Sperimentazione di nuove tipologie di servizi |
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Art. 9 - Rete territoriale1. La Regione, in applica |
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Art. 10 - Partecipazione delle famiglie1. I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l’infanzia promuovono, per assicurarne la massima trasparenza, la partecipazione ed il co |
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Art. 11 - Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali1. I servizi educativi garantiscono l’effettiva inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo piani educativi personalizzati elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collabo |
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TITOLO III - Programmazione dei servizi |
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Art. 12 - Linee triennali di indirizzo1. La Regione svolge le funzioni di cui all’articolo 6 del D.lgs. 65/2017, con particolare riferimento alla programmazione e allo sviluppo del sistema integrato, sulla base delle indicazioni del Piano di azione pluriennale di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo. 2. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le Linee triennali di indirizzo per il sistema integrato. 3. Le Linee di indirizzo di cui al comma 2 stabiliscono: |
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Art. 13 - Piano annuale1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano annuale per l’anno successivo, il quale, in attuazione delle Linee di indiri |
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Art. 14 - Consulta regionale per i servizi all’infanzia1. È istituita, con la presente legge, la Consulta regionale per i servizi all’infanzia, di seguito denominata Consulta. 2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto. 3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede e da membri in rappresentanza: a) della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per l’infanzia, di seguito denominata struttura regionale competente; b) dell’Ufficio |
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Art. 15 - Autorizzazione1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall’articolo 9, i Comuni autorizzano i servizi pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 2, nell’ambito del proprio territorio. N17 2. Per ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, i s |
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Art. 16 - Accreditamento1. L’accreditamento è rilasciato dai Comuni ai soggetti titolari dei servizi pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 2, che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l’autorizzazione. 2. L’accreditamento costituisce condizione per l’accesso a benefici e finanziamenti pubblici ed è concesso a soggetti in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 15. 3. L’accreditamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali: |
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Art. 17 - Funzioni e compiti dei Comuni1. I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera b), svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall’articolo 7 del D.lgs. 65/2017 e, in particolare: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro uni |
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TITOLO IV - Personale operativo nel sistema integrato e coordinamento pedagogico |
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Art. 18 - Personale dei servizi educativi per l’infanzia1. Il funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale. 2. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti. 3. Nell’organizzazione dei ser |
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Art. 19 - Coordinatore pedagogico1. I Comuni, in forma singola o associata, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del titolo di studio previsto dall’articolo 1, comma 595 della legge 27 di |
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Art. 20 - Coordinamento pedagogico territoriale1. La Regione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.lgs. 65/2017 promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e le rappresentanze degli Enti locali. 2. I coordinamenti pedagogici ter |
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Art. 21 - Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico1. I Comuni, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, lettera f) del D.lgs. 65/2017, promuovono, anche mediante r |
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Art. 22 - Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione. |
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TITOLO V - Norma di attuazione e sanzioni |
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Art. 24 - Regolamento di attuazione1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 14, adotta norme regolamentari concernenti: |
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Art. 25 - Sanzioni amministrative1. Salvo che il fatto costituisca reato: a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 17, comm |
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TITOLO VI - Disposizioni finanziarie |
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Art. 26 - Risorse e interventi finanziabili1. Per l’attuazione della presente legge è previsto l’utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie. 2. Al finanziamento delle azioni previste dalla presente legge concorrono: a) il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del D.lgs. 65/2017. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del suddetto |
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Art. 27 - Norma finanziaria1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il “Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età” alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione |
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TITOLO VII - Norme transitorie e finali |
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Art. 28 - Norme transitorie, finali e di abrogazione1. Le Linee triennali di indirizzo di cui all’articolo 12 sono approvate l’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 2. In fase di prima applicazione, nell’anno di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano annuale di cui all’articolo 13, anche in assenza dell’approvazione, da parte dell’Assemblea legislativa, delle Linee triennali di indirizzo. 3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigo |
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Art. 28-bis - Clausola valutativa1. L’Assemblea legislativa valuta l’attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di promozione e qualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio regionale. |
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Art. 29 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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