N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 15/10/2024, n. 21, così recitava:

"Art. 8 - Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età.

2. Le Linee triennali di indirizzo di cui all’articolo 12 e il Piano annuale di cui all’articolo 13, di seguito denominati programmazione regionale, prevedono la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al comma 1, che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco.

3. Gli Enti locali possono promuovere, in coerenza con la programmazione regionale, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al comma 1, previa autorizzazione di cui all’articolo 15.

4. La programmazione regionale promuove la continuità fra i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione e definisce le modalità di coordinamento fra le diverse tipologie di sperimentazione.

5. La Regione sostiene le esperienze educative dei bambini a contatto diretto con l’ambiente, intese sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserite e connesse con il territorio. La Regione favorisce anche progetti di educazione sperimentale all’aperto."

Dalla redazione