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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rilevazione prezzi I semestre 2021: il Consiglio di Stato conferma la necessaria revisione del MIT
Sentenza del Consiglio di Stato 7359/2023
Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 27/07/2023, n. 7359 (qui allegata), ha confermato la Sentenza 7215/2022 che aveva dichiarato che il MIMS (ora MIT) è tenuto all'espletamento di un supplemento istruttorio con riferimento alla rilevazione dell'incremento del prezzo di 15 materiali da costruzione effettuata con il D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 11/11/2021.
In particolare, la sentenza ha integrato le motivazioni della sentenza confermata precisando quanto segue:
- la particolare congiuntura economica avrebbe imposto indicazioni operative più stringenti ed un maggiore coordinamento degli enti rilevatori;
- il supplemento istruttorio riguarda la fase di rilevazione e la fase di revisione, necessitando l’una e l’altra di correttivi indispensabili per rendere completi, congrui ed attendibili i dati raccolti e per consentirne il controllo effettivo e l’adeguata attività di aggregazione a livello centrale relativamente al prezzo dei materiali indicati nel ricorso proposto in primo grado da ANCE. L’attività di rilevazione va in primo luogo resa omogenea, quanto meno in ciascuno dei contesti di riferimento;
- garantita l’univocità dei criteri di rilevazione, il Ministero, continuando ad avvalersi delle fonti ufficiali - per le ragioni di affidabilità ed autorevolezza che conseguono alla natura pubblica ed ai compiti istituzionali degli organi ed enti di riferimento - qualora ottenga dati che presentano delle anomalie ovvero, anche per difficoltà di reperimento, profili di incompletezza, dovrà intervenire correggendo gli errori (sostituendo o eliminando i dati errati) e colmando le lacune anche mediante eventuale ricorso a fonti alternative;
- l’ordine di espletare un supplemento istruttorio va dato riconoscendo espressamente la necessità per l’amministrazione di raffrontare i dati rilevati dalle proprie fonti e quelli risultanti da banche dati nazionali o internazionali di riferimento dei singoli materiali e di fare ricorso a queste ultime in caso di difficoltà di reperimento dei dati sul territorio o per determinati materiali, al fine di accertare la reale variazione percentuale del prezzo dei 15 materiali da costruzione oggetto del ricorso.
La sentenza ha altresì precisato che l’annullamento del D.M. 11/11/2021, in parte qua, e la riedizione del potere con le modalità sopra specificate non esclude, come già precisato con l’Ordinanza cautelare del C.d.S. 4936/2022, la transitoria applicazione delle variazioni dei prezzi già accertate e le compensazioni medio tempore richieste o percepite, salvo conguaglio.
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Aumento prezzi materiali da costruzione e compensazioni per il 2021
Si ricorda che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, l'art. 1-septies, del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), ha previsto dei meccanismi di compensazione applicabili in deroga alla normativa sui contratti pubblici.
Decreto del MIMS del 11/11/2021
Con D.M. 11/11/2021 sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.
Ricorso dell’ANCE
L’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) è ricorsa al T.A.R. per chiedere l’annullamento del D.M. 11/11/2021 e dei suoi Allegati 1 e 2, nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato, per 15 materiali. In via subordinata, l’ANCE ha chiesto un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione percentuale del prezzo dei suddetti materiali.
Sentenza del T.A.R. 7215/2022
La Sent. T.A.R. Lazio Roma 03/06/2022, n. 7215 ha dichiarato che il MIMS (ora MIT) è tenuto all’espletamento - con riguardo ai rilevati incrementi di prezzo di 15 materiali - di un supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati (si veda Variazioni prezzi materiali da costruzione I semestre 2021: necessaria revisione del MIMS).
Ordinanza cautelare del C.d.S. 4936/2022
Il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza del 14/10/2022, n. 4936, ha respinto la richiesta di sospendere l'efficacia della suddetta sentenza, chiarendo esplicitamente che non è esclusa l'applicazione transitoria delle variazioni dei prezzi già accertate con il D.M. 11/11/2021, salvo poi applicare compensazioni in aumento o diminuzione all’esito della definizione nel merito del giudizio di appello.