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01/08/2023

Corte Costituzionale: parere sismico del Comune ed effetto sanante retroattivo del PRG

È illegittima la norma della Regione Umbria che consente ai Comuni l'emanazione del parere sismico ex post con effetto sanante retroattivo del piano urbanistico.

La sent. Corte Cost. 27/07/2023, n. 164 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della L.R. Umbria 04/04/2014, n. 5 che, in relazione alle norme in materia di Piani regolatori generali, così recita: “2. I comuni che hanno avviato l’iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) possono esprimere in via retroattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31 dicembre 2014. A tal fine il Consiglio comunale, relativamente al PRG ed alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), sulla base degli elaborati, contenuti nel PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L’espressione di tale giudizio conferma in via retroattiva la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive”.
In particolare, la sentenza ha chiarito che il legislatore regionale non può dettare disposizioni in violazione del T.U edilizia - nello specifico dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 (rubricato “Parere sugli strumenti urbanistici”) che si pone come principio fondamentale in materia di “governo del territorio” - e ha censurato la norma regionale (nella fattispecie: l’art. 22, comma 2, L.R. Umbria 5/2014) per le seguenti ragioni:
* competenza: la disposizione regionale, prevedendo per l’eccezionale caso da esso contemplato che il parere sismico sia reso dal Comune, si pone in contrasto con il principio fondamentale posto dal suddetto art. 89 T.U. edilizia che riserva la competenza al competente ufficio tecnico regionale (Art. 89 - 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati……);
* momento di acquisizione del parere sismico: l’art. 89 T.U. edilizia prescrive espressamente che il parere sia richiesto prima dell’adozione dello strumento urbanistico, mentre la norma censurata consente il parere di compatibilità sismica dopo l’avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG (Art. 89 - 1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio…).
A sostegno e completamento delle suddette ragioni si legge nella sentenza: “La norma regionale censurata, nel consentire l’acquisizione del parere posticipata rispetto al provvedimento da valutare, prevede una scansione procedimentale palesemente incongrua rispetto al fine perseguito della tutela della incolumità pubblica. Il parere postumo potrebbe contenere, infatti, un giudizio falsato dalle scelte pianificatorie già compiute e inoltre la norma, nell’attribuire al parere automatico valore di “conferma” retroattiva del PRG invalidamente adottato, elide la possibilità che a quel giudizio seguano le conseguenti, doverose modifiche delle scelte pianificatorie rispetto alle necessità morfologiche del territorio nei termini indicati dall’autorità preposta alla valutazione del rischio sismico”.
 

Dalla redazione