L. 04/02/2005, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 04/02/2005, n. 11

Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
In vigore dal 2.3.2005.
Con le modifiche introdotte da:
- L. 25/01/2006, n. 29
- L. 06/02/2007, n. 13
- L. 25/02/2008, n. 34
- L. 07/07/2009, n. 88
- L. 04/06/2010, n. 96
- L. 07/04/2011, n. 39
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Art. 1. - Finalità

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unio

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Art. 2. - Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

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Art. 3. - Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Tra i progetti e gl

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Art. 4. - Riserva di esame parlamentare

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a

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Art. 4bis. - Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere

N8 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione eu

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Art. 4ter. - Programma nazionale di riforma

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Art. 4quater. - Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà

N8 1. Al fine di permettere un efficace esame parlamentare, nell'ambito delle procedure previste dai Trattati dell'Unione europea, in merito alla vigilanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Un

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Art. 5. - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consi

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Art. 6. - Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali

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Art. 6-bis. - Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni

N6 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell’Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del Tra

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Art. 7. - Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e g

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Art. 8. - Legge comunitaria

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, co

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Art. 9. - Contenuti della legge comunitaria

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica i

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Art. 10. - Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

2. Il Presidente del Consig

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Art. 11. - Attuazione in via regolamentare e amministrativa

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento

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Art. 11-bis. - Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo

N3

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Art. 12. - Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre c

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Art. 13. - Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di

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Art. 14. - Decisioni delle Comunità europee

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli

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Art. 14-bis. - Parità di trattamento

N6 1. Le norme italiane di

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Art. 15. - Relazioni annuali al Parlamento

N11 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:

a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;

b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici

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Art. 15-bis. - Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia

N2 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni “tre mesi” N10 alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:

a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

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Art. 15-ter. - Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea

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Art. 16. - Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

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Art. 16-bis. Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario

N4 1. Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1

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Art. 17. - Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie

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Art. 18. - Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una vol

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Art. 19. - Utilizzo di strumenti informatici

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla pre

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Art. 20. - Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previs

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Art. 21. - Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le dis

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Art. 22. - Abrogazioni

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.

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