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25/05/2023

Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

Il TAR Abruzzo ha ribadito che l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui tetti degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Le motivazioni di un eventuale diniego dell’autorizzazione paesaggistica devono essere particolarmente stringenti.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti avevano presentato un progetto per la manutenzione straordinaria degli immobili di loro proprietà per l’adesione al “Superbonus 110%”. In particolare, si trattava della realizzazione di tre impianti fotovoltaici ciascuno a servizio di altrettante unità abitative. L’intervento ricadeva in area paesaggisticamente tutelata ai sensi dell'art. 136, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. c) e d) e ai sensi dell’art. 142, D. Leg.vo 42/2004, comma 1, lett. f).
Il Comune, sulla base del diniego opposto dalla Sovrintendenza, aveva assentito solo in parte i lavori, escludendo l’installazione sul tetto del fabbricato degli impianti fotovoltaici che non appariva compatibile con i valori del contesto paesaggistico analizzato.
Secondo i ricorrenti il diniego non era stato adeguatamente motivato, in quanto non si evincevano le ragioni per le quali la realizzazione dei pannelli fosse incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - In proposito il TAR Abruzzo 20/04/2023, n. 214 ha ribadito che l’impiego di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è qualificato dalla legislazione vigente come opera di pubblica utilità ed è incentivato dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’ecosistema, sicché le motivazioni del diniego devono essere particolarmente stringenti.
La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica.
Inoltre il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l'impedimento assoluto all'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle "aree non idonee" espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.

INAPPLICABILITÀ DELLE CATEGORIE ESTETICHE TRADIZIONALI - Pertanto non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Essendo cambiato il quadro normativo, e anche la sensibilità collettiva verso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, risulta inevitabilmente diverso anche il modo in cui sono valutate le modifiche all'aspetto tradizionale dei luoghi. Occorre quindi focalizzare l'attenzione sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

ILLEGITTIMITÀ DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA - Nel caso di specie il TAR ha rilevato che la Soprintendenza si era limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, l'alterazione dell'equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica. Inoltre, anziché suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici, aveva espresso una valutazione radicalmente ostativa alla realizzazione dell’intervento progettuale ritenendo preclusa in assoluto l’installazione dei pannelli fotovoltaici ed invitando di fatto i ricorrenti ad optare per tecnologie e modalità di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili diverse da quella solare che possano risultare meno impattanti dal punto di vista paesaggistico.
Viceversa, secondo il TAR, la soluzione progettuale proposta dai ricorrenti andava invece nella direzione di contemperare l'interesse generale alla tutela del paesaggio con l'interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell'uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l'impatto della installazione di che trattasi. Il posizionamento parallelo alla falda di copertura, l'utilizzo di colorazioni dei materiali usati identico, o comunque compatibile, con quello della struttura della falda stessa, la caratteristica non riflettente degli stessi “mimetizzavano” al massimo l'impianto, riducendo così al minimo il suo impatto sulla struttura ed armonizzandosi con la stessa proprio in un’ottica di rispetto dell'area circostante.
Per tali motivi il ricorso è stato ritenuto fondato, con conseguente annullamento del diniego.

Dalla redazione