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10/05/2023

Interventi nei siti oggetto di bonifica: procedure e semplificazioni

Breve focus sugli interventi realizzati nei siti contaminati oggetto di bonifica, ai sensi dell’art. 242-ter del Codice ambientale, dopo l’emanazione del decreto ministeriale (D.M. 26/01/2023, n. 45 - pubblicato sulla G.U. 26/04/2023, n. 97) che ha individuato gli interventi soggetti a procedura semplificata senza preventiva valutazione delle interferenze nonché i criteri per eseguire tale valutazione, quando dovuta.

L’art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006 (Codice ambientale) - introdotto dall’art. 52 del D.L. 76/2020 (comma 1), ed in seguito modificato dall’art. 31 del D.L. 77/2021 (comma 1) - disciplina la possibilità di eseguire interventi nei siti contaminati, oggetto di bonifica.
Il suddetto art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006 consente di realizzare interventi nei siti oggetto di bonifica (cfr. art. 240 del D. Leg.vo 152/2006 medesimo), a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.
In tale ambito, l’art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006 disciplina inoltre le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati; conseguentemente, il citato art. 52 del D.L. 76/2020, al comma 2, ha abrogato quanto disposto dai commi da 7 a 10, art. 34 del D.L. 133/2014, sulla gestione dei materiali di scavo nei siti oggetto di bonifica per la realizzazione di determinate opere.

INTERVENTI REALIZZABILI NEI SITI CONTAMINATI - Gli interventi realizzabili nei siti contaminati oggetto di bonifica, previsti dal comma 1 del citato art. 242-terdel D. Leg.vo 152/2006, sono i seguenti:
* interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
* manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
* opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi;
* altre opere lineari di pubblico interesse;
* sistemazione idraulica;
* mitigazione del rischio idraulico;
* opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici (fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente), incluse le opere con le medesime connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
- tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7-bisdel D. Leg.vo 152/2006, cioè gli interventi statali sottoposti a VIA presenti nell’Allegato II alla Parte seconda del D. Leg.vo 152/2006 medesimo (in sostanza grandi impianti come raffinerie, elettrodotti, centrali termiche, strade, ferrovie, ecc.).

A tale elenco di interventi, con la modifica introdotta dall’art. 31 del D.L. 77/2021, sono stati aggiunti anche i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con la conseguenza che anche i siti non ancora bonificati possono essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Inoltre, l’art. 31 del D.L. 77/2021 ha inserito il comma 1-bis all'art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006, prevedendo che le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applichino anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione di cui all'art. 242 del D. Leg.vo 152/2006.

Il comma 2 dell’art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006 dispone che la valutazione del rispetto delle condizioni che consentono l’esecuzione degli interventi sopra elencati (che interventi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori) è effettuata dall’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del Codice ambientale.

PROCEDURA SEMPLIFICATA SENZA PREVENTIVA VALUTAZIONE - Il comma 3 dell’art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006, contempla una ulteriore semplificazione procedurale, disponendo l’emanazione di un decreto del Ministro dell’ambiente che:
* individui, tra quelli già consentiti, determinati interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente;
* definisca i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
Il comma 3 dell’art. 242-ter del D. Leg.vo 152/2006 in commento include le attività di scavo previste dall’art. 25 del D.P.R. 120/2017, da realizzare nei siti oggetto di bonifica, tra quelli oggetto della procedura semplificata senza preventiva valutazione dell’Autorità competente.

Il decreto in questione è stato emanato con D.M. 26/01/2023, n. 45 (pubblicato sulla G.U. 26/04/2023, n. 97). Nell’ambito degli interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze, il provvedimento effettua una ulteriore graduazione tra:
A* interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo (art. 4 del D.M. 45/2023);
B*  interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990 - art. 5 del D.M. 45/2023);
C* interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione all’Agenzia di protezione ambientale e alla ASL territorialmente competenti (art. 5 del D.M. 45/2023);
* interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata (SCIA di cui all’art. 19 della L. 241/1990), previa acquisizione del quadro ambientale, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’Allegato al medesimo decreto (art. 7 del D.M. 45/2023).

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE PREVENTIVA, QUANDO DOVUTA - Il Capo III del provvedimento (artt. 8-11 del D.M. 45/2023) definisce poi i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni che consentono l’esecuzione degli interventi sopra elencati (che interventi non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori), a cura dell’Autorità competente.
Il comma 6, art. 9 del D.M. 45/2023 prevede l’emanazione di ulteriori decreti ministeriali con i quali vengano adottati i modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti e definiti i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Dalla redazione