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05/05/2023

Appalti pubblici, integrazione delle schede tecniche di prodotto

Secondo il CGAR Sicilia, è ammessa l’integrazione del contenuto delle schede tecniche descrittive dei prodotti offerti in gara mediante prospetti illustrativi e relazioni aggiuntive volte a colmarne eventuali carenze.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia si è pronunciato sull’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto di forniture disposto per la carenza della documentazione tecnica. In particolare, il TAR aveva ritenuto insufficienti le informazioni contenute nelle schede tecniche dei prodotti rilasciate dal produttore rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara. Secondo il ricorrente, le informazioni ulteriori erano ampiamente illustrate nella relazione tecnica allegata all’offerta e comunque avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

Con la sentenza 18/04/2023, n. 285, il CGR Sicilia ha evidenziato che l’appellante:
- aveva prodotto le schede tecniche descrittive dei prodotti offerti per l’esecuzione dei test rilasciate dal produttore o dall’importatore e/o distributore nazionale, sicché non si sarebbe trattato di documenti mancanti;
- ne aveva integrato le informazioni ivi contenute con la relazione tecnica allegata all’offerta.
Inoltre ha spiegato che le schede prodotto possono contenere indicazioni con differenti gradi di analiticità, secondo le scelte delle case produttrici, che possono o meno rispondere a tutto quanto richiesto, di volta in volta, da ciascuna stazione appaltante.
Sarebbe dunque irragionevole, se non a detrimento della concorrenza, ritenere che un prodotto, che abbia le caratteristiche necessarie, non possa essere utilizzato da un’impresa offerente solo perché non vi è perfetta coincidenza tra il contenuto della scheda tecnica della casa produttrice e il contenuto richiesto nel disciplinare di gara, fermo restando l’onere dell’impresa di rappresentare a latere della scheda e con immediatezza le informazioni mancanti.
In tal senso i giudici hanno richiamato un precedente del Consiglio di Stato nel quale si è ritenuto che le carenze di informazioni delle schede tecniche descrittive dei dispositivi siano superabili ove “sopperite da prospetti illustrativi e relazioni aggiuntive”, che rechino comunque una descrizione tecnica delle funzioni, qualità e caratteristiche dell'apparecchiatura (C. Stato 11/05/2021, n. 3699 che, di contro, non ha ritenuto a tal fine idonea una dichiarazione generica e cumulativa della conformità dell'offerta a tutti i requisiti afferenti ai prodotti e ai servizi richiesti, non consentendosi in tal modo al seggio di gara di svolgere il necessario scrutinio sull'ammissibilità dell'offerta).

Nel caso di specie la ricorrente aveva utilizzato già nei documenti di gara la relazione tecnica per integrare, in aggiunta alla scheda tecnica, le informazioni richieste, rendendo l’offerta tecnica completa fin dalla data di presentazione. Correttamente l’Amministrazione aveva dunque ritenuto di potere apprendere i contenuti della suddetta relazione tecnica, valutandoli poi, nell’esercizio della propria discrezionalità, positivamente, così come, in ipotesi, avrebbe potuto, con una sorta di soccorso istruttorio “ricognitivo”, richiedere al concorrente se l’informazione mancante non fosse desumibile dall’insieme dei documenti forniti. Di conseguenza l’annullamento dell’aggiudicazione doveva considerarsi illegittimo.

Dalla redazione