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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e proroga del termine per presentazione delle offerte
Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e telesorveglianza, è stato chiesto all'ANAC un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la proroga dei termini disposta dalla stazione appaltante, per l’effettuazione del sopralluogo e della presentazione delle offerte.
La questione controversa sottoposta all’ANAC verteva in particolare sulla legittimità di una seconda proroga del termine per la presentazione delle offerte - dopo una prima disposta a seguito di un malfunzionamento della piattaforma elettronica del MEPA, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del D. Leg.vo 50/2016 - che avrebbe consentito la partecipazione alla gara ad altri oo.ee. anche se non avevano originariamente effettuato il sopralluogo, previsto come obbligatorio ai sensi della lex specialis di gara.
Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 28/03/2023, n. 130 ha svolto le seguenti considerazioni:
- il rigetto delle istanze per l'effettuazione del sopralluogo da parte di altri oo.ee. per scadenza del termine, nonostante la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, avrebbe avuto ricadute sul principio di massima partecipazione alla gara;
- le fattispecie contemplate dai commi 3 e 5-bis dell’art. 79 del D. Leg.vo 50/2016 non costituiscono un elenco tassativo dei casi di proroga dei termini di presentazione delle offerte nelle gare di appalto;
- la concessione di una proroga dei termini rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione che valuta l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte, tenuto conto dell'opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, nonché delle specifiche circostanze di fatto del caso concreto, tra cui anche l' esigenza di concludere il procedimento entro un determinato periodo.
Conclusioni ANAC
L’ANAC ha pertanto concluso che, nel caso di specie, il differimento del termine disposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D. Leg.vo 50/2016 avrebbe dovuto incidere anche sullo svolgimento del sopralluogo. La condotta della stazione appaltante è apparsa dunque conforme alla disciplina di settore.