Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 4 così recitava:" 1. La quota percentuale di assegnazione riservata ai richiedenti residenti nel Comune ove è ubicato l'intervento di nuova costruzione di edilizia sovvenzionata prevista nella misura del 15 per cento dall'articolo 38 sesto comma della legge 28 febbraio 1983 n. 6 come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 è incrementata per gli interventi localizzati col programma quadriennale 1988/91 e sue attuazioni alla misura del 40 per cento ove l'intervento di nuova costruzione sia ubicato in un Comune inferiore ai 16.000 abitanti."

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