Articolo abrogato dalla L.R. del 03/12/2007 n.38. L'articolo 3 così recitava:" 1. Il programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale per la scelta dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata individua i casi in cui si applicano le procedure della legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 e i casi in cui si può procedere a localizzazione diretta o a " sportello" con le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 o mediante programma organico di intervento di cui alla medesima legge regionale n. 25/1987."

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