N4

Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 3 settembre 1976, n. 34. Vedi anche l'art. 12 della l.p. 25 settembre 1978, n. 40. Per la l.r. 21 ottobre 1963, n. 29, concernente "Ordinamento dei comuni", vedi b.u. 29 ottobre 1963, n. 45.

N3

Comma così sostituito dall'art. 12 della l.p. 25 settembre 1978, n. 40.

N2

Articoli abrogati dall'art. 6 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1.

N1

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 29/08/2005 n.28

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 10/04/2007 n.4

N3

A maggior conferma di quanto sopra esposto si consideri che sul punto la direttiva 85/337/CEE all’articolo 4 comma 4 prevede la messa a disposizione della c.d. “decisione”.

N2

Cfr. sul punto Corte di giustizia UE 10 giugno 2004, causa C-87/02, Corte di giustizia, sez. IV, 16 settembre 1999; Corte di giustizia, 24 ottobre 1996, causa C-72/95, nonché Tar Puglia, Bari, sez. III, 7 gennaio 2009, n. 1.

N1

Cfr. sul punto Tar Friuli Venezia Giulia sez. I, 28 gennaio 2008, n. 84: “La procedura di screening non afferisce a profili di merito, limitandosi a stabilire se, in base ai dati e alle informazioni forniti dal soggetto interessato, sia possibile valutare la compatibilità ambientale del progetto, ovvero se occorra dar corso alla procedura di VIA”.

N1

Modifiche introdote dalla Delib.G.R. del 29/07/2004 n.821

N1

La L.R. del 16/04/2003 n.4 stabilisce che:" 1. I benefici disposti dall'articolo 13 sono estesi ai creditori ex soci del consorzio Casa Nostra a fronte dei versamenti effettuati in conto costruzione del complesso edilizio Ritiro Tremonti del comune di Messina colpiti da ordinanza di sgombero.

2. La spesa autorizzata per le finalità dell'articolo 13 è destinata, nel limite di 250 migliaia di euro alle finalità del comma 1.