N9

App. Roma, sez. II, 1° aprile 2010 [R=WAPPRM1A2010] ammette il diritto al risarcimento dei danni patiti dal compratore di immobile privo di certificato di agibilità sottolineando che questi siano dedotti e provati. Cass., sez. II civ., 18 marzo 2010, n. 6548 R esclude tuttavia il risarcimento di danni se l’agibilità è stata comunque, sia pure tardivamente conseguita (v. anche Cass., sez. II civ., 15 febbraio 2008, n.

N8

Vedi anche Cass., sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17140 R, secondo cui, in materia di vendita di immobile destinato ad abitazione, integra ipotesi di consegna di aliud pro alio il difetto assoluto della licenza di abitabilità ovvero l'insussistenza delle condizioni necessarie per ottenerla in dipendenza della presenza di insanabili violazioni della legge urbanistica; nello stesso senso: Trib. Monza, sez.

N7

Quanto indicato nel testo non si applica comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù (art. 30, D.P.R. n. 380 cit. R).

N6

Data di entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.

N5

La banca di regola procede tramite un proprio perito a verificare la regolarità dell’immobile, prima di decidere se erogare il finanziamento bancario finalizzato al relativo acquisto e garantito da diritto reale di garanzia sul medesimo (ipoteca). Pertanto anche lievi irregolarità non sanate potrebbero incidere negativamente sulla decisione della banca di concedere il mutuo, e in ultimo, sulla possibilità di concludere la compravendita.

N4

Danni peraltro non esclusi neppure in caso di sanatoria tardiva a cura e carico del venditore con riferimento a quelli, eventualmente, medio tempore, intervenuti.

N3

Per l'ammissibilità della richiesta di esecuzione di forma specifica dell’obbligo di stipulare un contatto definitivo di compravendita di immobile affetta da parziale difformità dell’immobile dal titolo abilitativo edilizio, v. Cass., sez. II civ., 18 settembre 2009, n. 20258 R.

N2

Meno percorribile, in questi casi, salvo particolari clausole contrattuali, appare la tesi della risoluzione per mancanza delle qualità promesse ex art 1497, cod. civ. R.

N1

Le incertezze interpretative evidenziate nel testo derivano in buona parte dalla circostanza che le norme un tempo in vigore stabilivano esplicitamente la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, ove da essi non fosse risultato che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione (art. 15, L. 28 gennaio 1977, n. 10 R). Una tale chiara disposizione è venuta meno dopo l’entrata in vigore di altre norme (art. 40, della L.

N18

Non si applica l'incremento del 20% nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.